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Circolare

Circolare numero 50 del 04-04-2020

Con la presente circolare l’Istituto rende noto che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto - anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto - e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce lambito di applicazione della sospensione automatica dei termini di decadenza e di prescrizione dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 prevista dallart. 34 del D.L. 18/2020 per le prestazioni previdenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL. Definisce quali termini sono interessati (anche termini per la presentazione delle domande e per lesercizio dellazione giudiziaria), disciplina il trattamento di specifiche fattispecie (pensioni anticipate, APE sociale, pensione di inabilita derivante da amianto, lavori usuranti, editoria, conferma assegno ordinario di invalidita) e le modalita di riallocazione dei termini per ricongiunzione, riscatto e TFS/TFR per iscritti ex INADEL. I termini gia scaduti prima del 23 febbraio non sono interessati. Sono previsti chiarimenti successivi.

Proroga e sospensione dei termini decadenziali in materia previdenziale (art. 34 D.L. 18/2020)

Punti principali

Periodo di sospensione

I termini di decadenza e di prescrizione relativi a prestazioni previdenziali e assicurative sono sospesi di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020.

Ambito di applicazione

La sospensione riguarda non solo i termini per lesercizio dellazione giudiziaria ma anche i termini per la presentazione delle domande e per il riconoscimento dei requisiti per laccesso alle prestazioni.

Esempi di prestazioni interessate

Rientrano, a titolo esemplificativo, domande per pensione anticipata per lavoratori 'precoci', APE sociale, pensione di inabilita per esposizione ad amianto, riconoscimento di lavori usuranti, pensionamento settore editoria e conferma assegno ordinario di invalidita.

Regole per domande 'precoci' e APE sociale (lett. a e b)

Le domande presentate oltre i termini originari ma entro il 1 giugno 2020 sono considerate, ai fini del monitoraggio degli oneri, presentate entro i termini originari (1 marzo per precoci; 31 marzo per APE sociale). Per lannualita 2020 viene ridefinito il criterio di ripartizione tra primo e secondo scrutinio e sono possibili invii dellesito anche dopo il 30 giugno 2020 in base alla capienza e ai tempi istruttori.

Domande per inabilita da amianto e lavori usuranti (lett. c e d)

Le domande presentate entro il 1 giugno 2020 ma oltre i termini ordinari si considerano presentate entro i termini originari (31 marzo per amianto; 1 maggio per lavori usuranti) ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento del trattamento.

Pensionamento settore editoria (lett. e)

Le domande il cui termine ricade tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020, anche se presentate oltre il termine, si considerano utilmente presentate entro il termine di legge.

Assegno ordinario di invalidita (lett. f)

La sospensione opera sui termini di conferma che ricadono nel periodo 23/2-1/6/2020; il differimento si applica rispetto alla parte residua del termine. In presenza di sospensione delle visite medico-legali il pagamento viene mantenuto provvisoriamente se cè domanda di conferma, con emissione provvisoria di mandato aggiuntivo; eventuali importi indebitamente erogati saranno recuperati se laccertamento esclude il diritto.

Ricongiunzione, riscatto e rendita ex art.13 legge 1338/1962

I termini decadenziali per laccettazione dei provvedimenti che ricadono tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020 sono sospesi; dal 2 giugno 2020 gli interessati sono reinseriti nei termini e mantengono le condizioni delloriginale piano di ammortamento. I termini gia decorsi al 23 febbraio restano regolati dalle ordinarie disposizioni.

Riscatto ai fini TFS/TFR per iscritti ex INADEL

I termini decadenziali per laccettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto che cadono tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020 sono sospesi; non sono interessati i termini gia decorsi alla data del 23 febbraio 2020.

Eccezioni e istruzioni operative

La sospensione non riguarda i termini gia scaduti al 23 febbraio 2020; le strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni per quei casi. Sono annunciati ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative in una successiva circolare.

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