Risoluzione n. 44 del 5/04/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i distributori automatici “misti”, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda solo le cessioni imponibili o comunque incluse nell’ambito dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015, escludendo tabacchi, altri beni del regime monofase ex art. 74 DPR 633/1972 e biglietti delle lotterie istantanee esenti IVA. L’obbligo decorre dal 1° aprile 2017 per i distributori dotati delle caratteristiche tecniche previste, mentre per gli altri opera dalla diversa data fissata dal provvedimento del 30 marzo 2017.
Invio telematico dei corrispettivi tramite distributori automatici
Invio telematico dei corrispettivi da distributori automatici
La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 con riferimento ai distributori automatici che vendono beni e servizi diversi, inclusi tabacchi, ricariche, biglietti e merce varia. L’Agenzia chiarisce quali operazioni devono essere trasmesse telematicamente e quali restano escluse, in funzione sia del regime IVA applicabile sia delle caratteristiche tecniche del distributore.
Quesito posto
La Federazione istante segnala che i propri associati utilizzano distributori automatici per la vendita di:
- tabacchi;
- beni soggetti a regime IVA ordinario (“merce varia”);
- beni soggetti a regime IVA speciale ex art. 74 del DPR n. 633/1972, come ricariche telefoniche e titoli di viaggio o sosta;
- beni esenti ex art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/1972, come i biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”).
Il quesito chiede, per i distributori “misti” che rispettano le caratteristiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 102807/2016 del 30 giugno 2016, se la trasmissione debba riguardare:
- l’intero complesso dei corrispettivi derivanti da tutte le vendite;
- oppure solo alcune tipologie di prodotti, in ragione del diverso trattamento IVA.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo l’istante:
- l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 non si applicherebbe alle cessioni di tabacchi né agli altri beni rientranti nell’art. 74 del DPR n. 633/1972;
- resterebbero escluse anche le cessioni di gratta e vinci, esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6;
- rientrerebbero nell’obbligo solo le cessioni di merce varia.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di trasmissione telematica delle operazioni IVA e controllo delle cessioni tramite distributori automatici. In particolare:
- l’art. 2, comma 1, prevede, dal 1° gennaio 2017, la possibilità per i soggetti di cui all’art. 22 DPR n. 633/1972 di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
- il comma 2, come modificato dal D.L. n. 193/2016 convertito dalla L. n. 225/2016, stabilisce che dal 1° aprile 2017 la trasmissione è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- lo stesso comma consente a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia di fissare termini differiti per specifiche variabili tecniche di particolari distributori;
- il comma 5 stabilisce che memorizzazione e trasmissione sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, restando fermo l’obbligo di fattura su richiesta del cliente.
Definizione di distributore automatico e regole tecniche
L’Agenzia richiama la propria risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, precisando che, in linea generale, un distributore automatico è un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti o servizi ed è composto almeno da:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico con processore e memoria, capace di processare e memorizzare i dati delle transazioni;
- un erogatore di beni e/o servizi.
Viene inoltre richiamato il Provvedimento del 30 giugno 2016, che disciplina una prima soluzione transitoria per distributori dotati di:
- periferiche di pagamento;
- sistema master con CPU e memoria;
- erogatore di prodotti o servizi;
- porta di comunicazione per il trasferimento digitale dei dati a un dispositivo di trasmissione verso l’Agenzia delle entrate.
Decorrenza dell’obbligo
Secondo l’Agenzia:
- dal 1° aprile 2017 sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti passivi che operano tramite distributori automatici con le caratteristiche indicate nel provvedimento del 30 giugno 2016;
- per i distributori privi, al 1° aprile 2017, di tali caratteristiche, in particolare della porta di comunicazione, gli obblighi decorrono dalla data stabilita dal Provvedimento prot. n. 61936/2017 del 30 marzo 2017, che definisce anche le relative regole tecniche.
Operazioni escluse dall’obbligo
La risoluzione individua alcune ipotesi escluse dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015:
- i casi in cui non vi sia un vero distributore automatico secondo la definizione sopra richiamata, ad esempio distributori meccanici privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlli l’erogazione e memorizzi gli incassi;
- i distributori che fungono solo da strumento di pagamento o di attestazione/quantificazione di un bene o servizio reso altrove o in altro momento, come i pedaggi autostradali;
- i dispositivi che rilasciano certificazioni fiscali di un servizio, come biglietti di trasporto e di sosta.
Viene precisato che le vending machine, invece, erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare titoli certificativi.
Regime monofase e altre esclusioni
L’Agenzia ritiene che l’obbligo non si applichi, in linea generale, alle operazioni rientranti nel regime IVA “monofase” di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972, poiché in tali casi l’imposta è assolta da un unico soggetto debitore individuato dalla norma e le successive cessioni restano escluse dal campo IVA.
Tra le operazioni richiamate come escluse sono indicate:
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, venduti al pubblico a prezzi di tariffa e remunerati con aggio ai rivenditori;
- ricariche telefoniche, per le quali il soggetto passivo è il titolare della concessione o autorizzazione alla fornitura del servizio di telecomunicazione, che assolve anche l’IVA sui compensi riconosciuti ai terzi per distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica;
- vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, esente IVA e non soggetta a fatturazione ai sensi degli artt. 10, comma 1, n. 6, e 21, comma 6, lett. c), del DPR n. 633/1972, trattandosi di beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e remunerati con aggio.
Ambito oggettivo dell’obbligo
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015 si applica invece a tutte le altre tipologie di cessione, comprese le prestazioni di servizi, purché rese tramite distributori automatici rientranti nella definizione normativa e tecnica richiamata.
Le informazioni da memorizzare e trasmettere sono quelle contenute nell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” delle specifiche tecniche al Provvedimento del 30 giugno 2016.
Conclusione dell’Agenzia
Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia condivide la soluzione prospettata dall’istante nei limiti indicati: gli associati devono inviare i dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo, ossia alla “merce varia”, quando ceduti tramite apparecchi che rientrano nella definizione di distributori automatici.
Vigilanza amministrativa
La risoluzione conclude indicando che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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