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Risoluzione

Risoluzione n. 43 del 4/04/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 177, comma 2, TUIR non si applica a un conferimento/scambio di partecipazioni tra due società entrambe non residenti nel Regno Unito. Non trovano applicazione neppure le regole dell’art. 178 TUIR; l’operazione resta quindi soggetta alle ordinarie regole impositive dell’art. 9 TUIR.

Interpello su scambio di partecipazioni tra società non residenti e inapplicabilità dell’art. 177 TUIR

Applicabilità dell’art. 177 TUIR a uno scambio di partecipazioni tra società estere

La risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 affronta il trattamento fiscale di un’operazione di conferimento di partecipazioni in cui la società conferitaria e la società scambiata sono entrambe soggetti non residenti. Il tema centrale è stabilire se l’art. 177 del TUIR possa operare anche in assenza del requisito della residenza in Italia dei soggetti coinvolti.

Quesito presentato dall’istante

Alfa S.p.A., holding del Gruppo Alfa, controlla integralmente due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra:

  • Beta Ltd;
  • Gamma Ltd.

L’operazione programmata prevede che Alfa S.p.A. conferisca Gamma Ltd in Beta Ltd e che, successivamente, le due società vengano fuse. Secondo l’istante, l’operazione dovrebbe avvenire a valori di libro, senza emersione di plusvalenze. Alfa S.p.A. ritiene possibile applicare l’art. 177, comma 2, TUIR, osservando che la norma non menziona espressamente un requisito di residenza in Italia per i soggetti interessati.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante richiama due elementi a sostegno della tesi della neutralità fiscale:

  • la risoluzione n. 470 del 3 dicembre 2008, che avrebbe preservato la neutralità fiscale per operazioni aventi carattere esclusivamente riorganizzativo;
  • l’art. 8, paragrafi 1 e 4, della Direttiva 2009/133/CE, che prevede la neutralità dello scambio di partecipazioni.

Sulla base di tali riferimenti, Alfa S.p.A. sostiene che il conferimento dovrebbe avvenire al valore di carico della partecipazione, senza generare plusvalori latenti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa innanzitutto che l’operazione non può essere regolata dall’art. 178 TUIR, poiché tale disposizione richiede che la società acquirente/conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati membri diversi. Nel caso concreto, Beta Ltd e Gamma Ltd sono entrambe residenti nel Regno Unito, con conseguente inapplicabilità di tale norma.

L’art. 177, comma 2, TUIR prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ovvero incrementa la percentuale di controllo in forza di obblighi legali o vincoli statutari, siano valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formate dalla conferitaria per effetto del conferimento.

Tale meccanismo non configura un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute, dal quale può derivare un effetto equivalente alla neutralità, in presenza della cosiddetta “neutralità indotta”. In particolare, non emerge alcuna plusvalenza imponibile quando il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta e il conseguente incremento di patrimonio netto della conferitaria coincidono con l’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita presso il soggetto conferente. L’effetto fiscale dipende quindi dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria, secondo un regime di “realizzo controllato”.

Ambito soggettivo dell’art. 177, comma 2, TUIR

L’Agenzia osserva che, per quanto non espressamente disciplinato dal comma 2, valgono le medesime condizioni soggettive previste dal comma 1 dell’art. 177, relativo alla permuta di partecipazioni. Per ragioni logico-sistematiche, dunque, sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), TUIR, cioè società di capitali residenti.

L’art. 177 disciplina infatti lo scambio di partecipazioni nel suo complesso, distinguendo due modalità:

  • al comma 1, la permuta;
  • al comma 2, il conferimento.

Ne consegue che il comma 2 non può essere applicato al caso in esame, in quanto mancano i requisiti soggettivi della residenza delle società coinvolte.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che l’operazione descritta non rientra nell’ambito applicativo degli artt. 177 e 178 TUIR. Pertanto, resta soggetta alle ordinarie regole impositive e, in particolare, alla disposizione dell’art. 9 TUIR.

Indicazioni finali

La risoluzione richiama infine l’obbligo delle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi espressi siano osservati dalle strutture dipendenti.

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