Sentenza del 14/12/2018 n. 32442 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall'art. 12 della L. n. 289 del 2002, versando tempestivamente l'80% dell'importo dovuto, ma aveva pagato il residuo 20% il 16 aprile 2009, anziché entro il termine legale del 16 aprile 2004. Il concessionario aveva quindi ritenuto perfezionata la decadenza dal beneficio e richiesto il pagamento dell'originario carico fiscale, detratte le somme già versate. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione dei giudici di merito, sostenendo sia la specificità del proprio appello sia che il pagamento tardivo della seconda rata impedisse il perfezionamento del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto specifici i motivi dell'appello e ha stabilito che, per la definizione prevista dall'art. 12 della L. n. 289 del 2002, è necessario il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il ritardo, anche se riferito alla seconda rata e nonostante il tempestivo pagamento della prima, impedisce il perfezionamento della sanatoria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La definizione prevedeva il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo: l'80% entro il 16 aprile 2003 e il restante 20% entro il 16 aprile 2004.
La disposizione configura un condono clemenziale, la cui efficacia è subordinata al pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 53
L'atto di appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.
Nel processo tributario l'onere di specificità è assolto anche quando l'Amministrazione ripropone e critica le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, chiedendo il riesame della controversia nel merito.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 5
È richiamato in relazione all'onere di impugnazione e alla natura devolutiva dell'appello tributario.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
È stato invocato dalla contribuente, ma la Corte non ha ravvisato elementi idonei a superare la necessità del pagamento tempestivo e integrale prevista dalla disciplina del condono.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale entro termini stabiliti dalla legge, il beneficio normalmente richiede il pagamento integrale e puntuale di tutte le rate, salvo una specifica norma che ammetta il ritardo o il ravvedimento.
- Il pagamento tempestivo della prima rata non conserva automaticamente il beneficio se le rate successive sono omesse, insufficienti o tardive: occorre verificare la disciplina speciale applicabile.
- In materia di condoni clemenziali, il quantum da versare è predeterminato dalla legge e l'effetto estintivo si produce solo al completamento regolare dei versamenti richiesti.
- Nel processo tributario, un appello può essere considerato specifico anche se ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse contestino concretamente la motivazione della sentenza e mirino al riesame della decisione.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare le ricevute dei pagamenti, verificare con precisione termini e importi previsti dalla norma e non presumere che un pagamento tardivo possa essere sanato in assenza di una disposizione espressa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1926 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1928 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →