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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11581/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (reati: tentato furto e ricettazione) denunciando: 1) violazione dell'art. 56 c.p. per mancato riconoscimento della desistenza volontaria relativamente a più capi (A–E), sostenendo che l'abbandono della refurtiva fu frutto di una scelta autonoma e non di cause esterne; 2) violazione dell'art. 62‑bis c.p. e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte non ha valorizzato la collaborazione del Di Maria (dichiarazioni parzialmente confessorie) e l'asserito risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto aspecifica e infondata la doglianza: la motivazione dei giudici di merito è coerente con le risultanze istruttorie e ha evidenziato che gli imputati avevano già compiuto atti idonei e diretti in modo inequivoco alla consumazione del furto (introduzione nelle abitazioni, raccolta e collocazione della refurtiva all'esterno in vista del trasporto), sì da trovarsi in una fase esecutiva avanzata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine; ne consegue che non è configurabile la desistenza volontaria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica: la difesa non ha documentato il presunto risarcimento né argomentato adeguatamente le critiche; i giudici di merito hanno valutato negativamente la concessione delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e della capacità criminale del ricorrente, non ritenendo decisiva la collaborazione dichiarativa. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in favore della Cassa delle ammende, euro 3.000. La sentenza di merito (condanna a anni 3, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 1.434,00 di multa per tentato furto e ricettazione) resta confermata nella sostanza per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La desistenza volontaria richiede che l'azione criminale si arresti in una fase antecedente al compimento di atti idonei ad innescare il processo causale diretto alla realizzazione dell'evento: nei reati di danno a forma libera (come il furto) non è configurabile se l'agente ha già compiuto atti che mettono in moto il meccanismo causale verso l'evento, ossia quando si è già nella fase esecutiva avanzata.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se la posizione dell'imputato è già gravemente compromessa e la collaborazione non apporta un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti; l'onere di prova della sussistenza di elementi concreti favorevoli grava sulla difesa e non è soddisfatto da affermazioni generiche o non documentate (es. asserito risarcimento non provato).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se rilevanti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della desistenza volontaria nel furto (reato a danno a forma libera) è necessario dimostrare che l'interruzione si è verificata prima che fossero compiuti atti idonei a innescare il processo causale verso l'evento: il mero abbandono della refurtiva dopo avere già predisposto il trasporto difficilmente basta.
  • Quando si invoca la desistenza occorre fornire elementi fattuali precisi e non lasciati all'interpretazione: tempi, modalità e circostanze dell'abbandono devono mostrare una scelta autonoma e non l'effetto di interventi esterni (forze dell'ordine, reazioni delle vittime, impedimenti oggettivi).
  • Per far valere le attenuanti generiche (art. 62‑bis) la difesa deve allegare e documentare elementi concreti (attività risarcitorie provate, contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti, elementi di personalità positivi) che siano idonei a influire sulla valutazione del giudice; mere affermazioni apodittiche sono insufficienti.
  • La Corte d'appello può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi per negare le attenuanti senza esaminare tutte le circostanze minori: la motivazione è adeguata se indica i criteri e i fatti ritenuti rilevanti.
  • La mancata presenza del difensore all'udienza in Cassazione e le argomentazioni generiche possono favorire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e possibile ammenda.
  • In casi di doppia conforme (conferma della sentenza di primo grado), la Cassazione tende a sindacare l'impugnazione limitatamente a vizi di diritto e a motivazioni manifestamente illogiche: contestazioni meramente probatorie o aspecifiche hanno scarse probabilità di essere accolte.

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