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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-167/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023. — Commissione europea contro Regno di Danimarca. — Inadempimento di uno Stato – Trasporto internazionale di merci su strada – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articoli 8 e 9 – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Periodi di riposo – Normativa nazionale che introduce una durata massima di parcheggio di 25 ore nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale di uno Stato membro – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada – Onere della prova. — Causa C-167/22

Giurisprudenza europea62022CJ0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il ricorso della Commissione contro la Danimarca per la cosiddetta "regola delle 25 ore" applicata alle aree di sosta pubbliche lungo le autostrade. Pur affermando che una simile regola può incidere sui diritti di cabotaggio e sulla possibilità per i conducenti di rispettare i periodi di riposo previsti dal regolamento n. 561/2006, la Corte ha ritenuto non provato che essa ostacolasse concretamente la libera prestazione dei servizi di trasporto ai sensi del regolamento n. 1072/2009. Il ricorso è stato quindi respinto per difetto di prova dell’inadempimento.

Inadempimento della Danimarca per la regola nazionale che limita a 25 ore il parcheggio nelle aree di sosta pubbliche autostradali: compatibilità con la libera prestazione dei servizi di trasporto su strada e onere della prova della Commissione

La questione giuridica

Se la normativa/prassi danese che introduce un limite massimo di 25 ore al parcheggio nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada garantita dal regolamento n. 1072/2009, in particolare per i trasporti di cabotaggio, e se la Commissione abbia fornito la prova sufficiente dell’inadempimento contestato.

Principio di diritto

La Corte ha respinto il ricorso per inadempimento perché, pur riconoscendo che un limite massimo di 25 ore al parcheggio nelle aree di sosta pubbliche autostradali può incidere concretamente sull’esercizio dei diritti di cabotaggio e sull’applicazione delle norme sui periodi di guida e di riposo, la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che, nel contesto concreto danese, tale misura rendesse effettivamente insufficienti le possibilità di parcheggio alternative al punto da ostacolare la libera prestazione dei servizi di trasporto su strada in violazione del regolamento n. 1072/2009. In un ricorso ex articolo 258 TFUE non bastano presunzioni: la Commissione deve fornire elementi oggettivi e concreti sull’asserito ostacolo.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 120, 138 e 140

Inadempimento della Danimarca per la regola delle 25 ore nelle aree di sosta autostradali

La Corte di giustizia, seconda sezione, si pronuncia in un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il Regno di Danimarca nel settore del trasporto internazionale di merci su strada. La controversia riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione della norma danese che limita a 25 ore la durata massima di parcheggio nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale.

Fatti e procedimento precontenzioso

La regola delle 25 ore non risultava espressamente prevista in una legge danese, ma era stata introdotta tramite l’attuazione da parte dell’autorità stradale sulla base dell’articolo 92, paragrafo 1, del codice della strada danese, in seguito a un accordo politico connesso alla legge finanziaria 2018. La Commissione aveva avviato il procedimento di infrazione sostenendo che la misura, pur non essendo formalmente discriminatoria, costituisse una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto perché colpiva in misura maggiore i trasportatori non residenti. Dopo lettera di messa in mora e parere motivato, la Commissione ha adito la Corte.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare:

  • l’articolo 1, che ne definisce l’ambito di applicazione ai trasporti internazionali e ai trasporti nazionali effettuati temporaneamente da trasportatori non residenti;
  • l’articolo 8, che disciplina il cabotaggio;
  • l’articolo 9, che assoggetta il cabotaggio, salvo diversa disciplina UE, alle norme dello Stato membro ospitante in materie determinate, tra cui tempo di guida e periodi di riposo. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 561/2006, sugli orari di guida e i periodi di riposo, con particolare riferimento agli articoli 4, 6 e 8. Sul piano procedurale, sono rilevanti gli articoli 120, 138 e 140 del regolamento di procedura della Corte.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte affronta due profili principali:

  • l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Danimarca per asserita genericità del ricorso;
  • il merito, ossia se la regola delle 25 ore costituisca una restrizione incompatibile con il regolamento n. 1072/2009 e se la Commissione abbia provato l’asserito inadempimento.

Ricevibilità del ricorso

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Osserva che dal ricorso emergeva con sufficiente chiarezza che la Commissione contestava alla Danimarca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto derivante dalla regola delle 25 ore, letta alla luce del regolamento n. 1072/2009 e del principio della libera prestazione dei servizi. La presenza nel ricorso di riferimenti al regolamento n. 561/2006 non era incompatibile con i requisiti dell’articolo 120 del regolamento di procedura, poiché serviva a spiegare come il limite di parcheggio incidesse sul rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte ricorda innanzitutto che i servizi nel settore dei trasporti non rientrano nell’articolo 56 TFUE, ma nell’articolo 58 TFUE e nelle regole speciali del titolo sui trasporti. Tuttavia, un atto dell’Unione adottato in materia di trasporti può, entro i limiti da esso fissati, rendere applicabile il principio della libera prestazione dei servizi.

Nel caso del regolamento n. 1072/2009, gli articoli 8 e 9 disciplinano le condizioni del cabotaggio e impongono che le norme dello Stato membro ospitante si applichino ai trasportatori non residenti in modo non discriminatorio. La Corte sottolinea anche che gli Stati membri, nel esercitare le loro competenze, devono rispettare il diritto dell’Unione e tener conto delle norme del regolamento n. 561/2006 sui riposi e sulla guida, poiché la possibilità concreta di osservare tali norme dipende anche dalla disponibilità di aree di sosta.

La Corte afferma che una norma che limiti a 25 ore il parcheggio nelle aree di sosta pubbliche autostradali rende tali aree indisponibili per i riposi settimanali regolari e per quelli ridotti superiori a 25 ore, con la sola eccezione dei riposi tra 24 e 25 ore. Di conseguenza, la misura può incidere in concreto soprattutto sui trasportatori non residenti, i quali non dispongono di un centro operativo nello Stato ospitante e possono essere maggiormente esposti agli effetti della limitazione.

Difetto di prova dell’ostacolo effettivo

Nonostante questa idoneità astratta della regola a incidere sui servizi di trasporto, la Corte ritiene decisivo il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Commissione. In un ricorso per inadempimento, infatti, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’illecito e fornire gli elementi necessari alla verifica da parte della Corte.

La Danimarca aveva prodotto dati sul numero di stalli di parcheggio disponibili, inclusi posti privati senza limiti orari. La Commissione, invece, non ha presentato dati oggettivi capaci di dimostrare che tali capacità alternative fossero insufficienti rispetto al traffico pertinente per consentire soste superiori alle 25 ore. La Corte osserva che la Commissione si è basata sostanzialmente su presunzioni, senza provare in modo concreto che la distribuzione geografica e la capacità degli stalli alternativi rendessero effettivamente impossibile o significativamente più oneroso il cabotaggio per gli operatori stabiliti in altri Stati membri.

Decisione e spese

La Corte respinge il ricorso della Commissione. La Commissione è condannata alle spese del Regno di Danimarca; la Repubblica di Polonia, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • in materia di infrazione, la prova dell’inadempimento incombe integralmente sulla Commissione;
  • una misura nazionale che limita il parcheggio nelle aree di sosta autostradali può, in astratto, incidere sui diritti di cabotaggio e sui riposi dei conducenti;
  • tuttavia, per ottenere una condanna per violazione del regolamento n. 1072/2009, è necessario dimostrare con dati oggettivi che la misura produca effettivamente un ostacolo concreto e non solo potenziale o presunto alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada.

Come è indicizzato

Materietrasporto internazionale di merci su stradacabotaggiolibera prestazione dei serviziinadempimento degli stati membrionere della prova

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