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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16218/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La MA.RI. Company s.r.l. ha impugnato la decisione di merito per tre motivi principali: 1) violazione di legge e improcedibilità dell'azione per decadenza/violazione del divieto posteriore (artt. 59, 60 e 22 d.lgs. 231/2001, art. 160 cod. proc. pen.), sostenendo che la nuova contestazione notificata il 15/05/2019 era intervenuta dopo l'estinzione per prescrizione dei reati presupposti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara (art. 36 d.lgs. 231/2001, art. 8 c.p.p.), con domanda di competenza per il Tribunale di Lanciano in relazione al locus commissi delicti in Piane d'Archi; 3) violazione di legge (art. 5 d.lgs. 231/2001) e vizio di motivazione perché l'illecito amministrativo era stato ritenuto sussistente nonostante il presunto finanziamento illecito avesse beneficiato esclusivamente persone fisiche e non la società. Inoltre il difensore ha depositato documentazione attestante la definitiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese intervenuta durante il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che equipara la cancellazione alla "morte" dell'imputato, rilevando che l'art. 2495, comma 2, c.c. produce effetti costitutivi d'estinzione della persona giuridica. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che l'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 231/2001 si sia estinto con la cancellazione dell'ente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'illecito amministrativo attribuito alla società per estinzione della stessa. La Corte ha motivato la decisione anche valorizzando l'inefficacia pratica delle sanzioni (interdittive e pecuniarie) quando l'ente non esiste più civilisticamente e l'impossibilità di estendere l'obbligo pecuniario a terzi, nel rispetto dei principi costituzionali di responsabilità personale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59

    Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione al divieto di nuova contestazione dopo annullamento; la Corte ha esaminato la questione ma ha deciso l'estinzione dell'illecito per cancellazione della società piuttosto che entrare nel merito del presunto divieto posteriore.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 60

    Riferito dal ricorrente in connessione alla presunta improcedibilità; la Corte ha comunque concluso che la successiva cancellazione della società estingue l'illecito amministrativo, rendendo non decisiva l'eccezione basata su art. 60.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 22

    Richiamato nella censura formale; la sentenza non approfondisce un'interpretazione autonoma di tale norma, ma la vicenda viene risolta per estinzione dell'ente.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 36

    Richiamato in relazione all'incompetenza territoriale: il ricorrente chiedeva la competenza del Tribunale di Lanciano; la Corte ha invece deciso l'annullamento per estinzione dell'ente senza rinvio, quindi non trattando definitivamente la questione di competenza sul merito.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5

    Citato dal ricorrente per contestare l'illecito amministrativo quando il vantaggio è ascrivibile a persone fisiche; la Corte però ha ritenuto superfluo approfondire la questione, avendo disposto l'estinzione dell'illecito per cancellazione della società.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, comma 2

    Richiamato nella motivazione: la Corte ha evidenziato che le sanzioni interdittive previste mirano a incidere sull'attività presente dell'ente e risultano inattuabili se l'ente è estinto.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 14

    Richiamato in ordine alla natura delle sanzioni interdittive e del loro oggetto (attività specifica dell'ente), argomentando che tali misure perdono efficacia se l'ente è cancellato.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 35

    La norma che rinvia alle disposizioni processuali applicabili all'imputato è stata interpretata dalla Corte come "compatibile" solo in senso stretto; ciò non impedisce che la cancellazione determini effetti estintivi quando la persona giuridica cessa di esistere.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 27, comma 1

    Rilevato nella motivazione per spiegare il principio di responsabilità patrimoniale dell'ente: l'obbligazione pecuniaria è collegata al patrimonio dell'ente e non può essere estesa automaticamente a terzi una volta che l'ente è estinto.

  • cod. civ., art. 2495, secondo comma

    Norma civile la cui evoluzione giurisprudenziale è stata ritenuta decisiva: la cancellazione dal Registro delle Imprese ha effetti costitutivi di estinzione della persona giuridica e, per la Corte, produce l'estinzione dell'illecito amministrativo a essa attribuito.

  • codice penale, art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

    Indicato come reato presupposto (capo 45) rispetto al quale era stata contestata la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001; la sentenza sulla responsabilità dell'ente è stata estinta per cancellazione dell'ente.

  • codice penale, art. 316-bis (malversazione di erogazioni pubbliche)

    Indicato come reato presupposto (capo 46); analogo rilievo al precedente: la contestazione dell'ente legata a tali reati presupposti è stata soppressa dall'estinzione dell'ente.

  • codice di procedura penale, art. 160

    Richiamato dal ricorrente nel vizio di motivazione; la Corte ha comunque deciso per estinzione dell'illecito a seguito della cancellazione dell'ente, senza approfondire definitivamente tutte le censure processuali sollevate.

  • codice di procedura penale, art. 8

    Citato nella censura sull'incompetenza territoriale; la Corte ha trattato la questione come secondaria rispetto all'effetto estintivo della cancellazione societaria.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese può determinare, secondo orientamento consolidato richiamato nella sentenza, l'estinzione dell'illecito amministrativo attribuito all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, in analogia con la "morte" dell'imputato.
  • La valutazione degli effetti della cancellazione richiede di guardare all'art. 2495 c.c. e alla giurisprudenza civile: se la cancellazione ha effetto costitutivo di estinzione dell'ente, le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 (interdittive e pecuniarie) perdono efficacia pratica.
  • Se l'ente viene cancellato mentre è pendente un procedimento, è possibile che l'azione contro l'ente si estingua; pertanto le autorità (e le parti private interessate) dovrebbero adottare tempestivamente misure cautelari o valutare azioni contro i naturali responsabili prima che avvenga la cancellazione.
  • La cancellazione non deve essere automaticamente considerata legittima o 'di comodo': le autorità possono indagare su possibili manovre fraudolente volte a sottrarre l'ente alle sanzioni, ma l'esito dipenderà dalla ricostruzione fattuale e giuridica caso per caso.
  • Le questioni processuali collaterali (competenza territoriale, prescrizione, divieto posteriore di nuova contestazione) restano rilevanti ma possono risultare irrilevanti se, prima della loro definizione, interviene la cancellazione dell'ente che estingue l'illecito.
  • Per chi agisce in prevenzione (es. Autorità giudiziaria o amministrazioni erogatrici): monitorare lo stato del Registro delle Imprese e, se necessario, adottare provvedimenti cautelari patrimoniali o iniziative verso i soggetti fisici responsabili per evitare che la cancellazione dell'ente renda inattuabili le sanzioni.

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