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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, con cui l'Amministrazione aveva rettificato i ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA e contestato operazioni ritenute inesistenti con due fornitori che avevano cessato l'attività. La ricorrente sosteneva che la Commissione Tributaria Regionale avesse violato le regole sull'onere della prova e valutato erroneamente come indizi il pagamento in contanti, la carenza di documentazione e la chiusura delle partite IVA dei fornitori. Con un secondo motivo lamentava inoltre una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sulla determinazione della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, costituite dal pagamento integrale in contanti, dall'assenza di documentazione di supporto, dai rapporti con fornitori che avevano cessato l'attività e dagli esiti dei controlli incrociati. In presenza di tali elementi spettava alla società fornire una prova contraria concreta, che non è stata prodotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata indicazione dello specifico fatto controverso e decisivo. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    L'inesistenza di passività o le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e certa dell'inesistenza dei costi o delle operazioni, potendo utilizzare un insieme coerente di elementi presuntivi. Una volta dimostrata la gravità, precisione e concordanza degli indizi, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Anche ai fini IVA l'accertamento può fondarsi su presunzioni, quando gli elementi raccolti consentano di ritenere inesistenti o irregolari le operazioni contabilizzate.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi intende contestare o neutralizzare la pretesa deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, dopo la formazione del quadro presuntivo dell'Ufficio, l'onere della prova contraria gravava sulla società.

  • Codice civile, artt. 2727 e seguenti

    Le presunzioni consentono di risalire da fatti noti a fatti ignoti. In materia tributaria possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata le ragioni della censura. Motivi generici o privi dell'indicazione del fatto decisivo contestato sono inammissibili.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • In materia tributaria, pagamenti integralmente effettuati in contanti, assenza di documentazione di trasporto o di altra evidenza commerciale, fornitori cessati o privi di adeguata struttura e risultati di controlli incrociati possono formare un quadro presuntivo sufficiente a contestare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA.
  • Quando l'Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni, conservando fatture, ordini, contratti, documenti di trasporto, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti e prova della consegna della merce.
  • Il pagamento in contanti non dimostra automaticamente l'inesistenza di un'operazione, ma costituisce un elemento indiziario rilevante soprattutto se si accompagna ad altre anomalie documentali o commerciali.
  • La chiusura della partita IVA o la cessazione dell'attività del fornitore non è necessariamente decisiva da sola, ma può assumere valore probatorio significativo se combinata con l'assenza di riscontri sulla consegna, sulla disponibilità dei beni o sulla capacità operativa del fornitore.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria: occorre indicare con precisione il vizio dedotto, il passaggio della sentenza contestato e il fatto storico decisivo che sarebbe stato trascurato.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione delle prove; controlla principalmente la corretta applicazione delle norme e l'esistenza di una motivazione logicamente adeguata e specifica.

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