Cassazione Civile, Sentenza n. 15042/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP favorevole alla societa' contribuente e al socio contro un avviso di accertamento IVA 2005. L avviso contestava la detrazione IVA relativa a una permuta con la Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda, ritenuta non soggetto passivo. La CTR aveva ritenuto violato l obbligo di contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000 per mancata comunicazione d inizio verifica e mancata redazione del processo verbale di chiusura nonche' il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, carenza di motivazione ex art. 42 DPR 600/1973, rinvio ad atti sconosciuti e assenza dei presupposti per l accertamento integrativo ex art. 57 DPR 633/1972. L Agenzia deduceva invece che le norme richiamate non si applicavano al caso in esame trattandosi di verifica a tavolino e denunciava omessa o carente motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell Agenzia (in particolare ha ritenuto errata l applicazione delle garanzie procedimentali previste dall art. 12 L. 212/2000 alla verifica a tavolino e ha constatato omessa motivazione su punti specifici), ha assorbito gli altri motivi di ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza della CTR e' stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per liquidazione delle spese. E' stata inoltre rilevata la sussistenza dell obbligo di pagamento del contributo unificato aggiuntivo per i ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
Le garanzie previste dall art. 12 (informazione sull inizio verifica, possibilita' di assistenza, redazione del processo verbale e termine dilatorio di 60 giorni) si applicano alle attivita' di accesso, ispezione e verifica svolte nei locali destinati all esercizio dell attivita'. Non sono direttamente applicabili alle verifiche a tavolino, salvo che sussista un accesso/ispezione nei locali
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La contestazione della carenza di motivazione dell avviso e la necessita' di riportare elementi essenziali degli atti richiamati richiedono che l ufficio espliciti e allegi gli elementi su cui fonda l accertamento; la mancata indicazione di atti citati e non allegati e' motivo di difetto di motivazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
I presupposti per l emissione di un accertamento integrativo devono essere esplicitati; l art. 57 va applicato tenendo conto che l integrativo richiede specifiche condizioni che l amministrazione deve indicare e dimostrare
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
art. 36 comma 2 n. 4, art. 61
Norme processuali sul rito tributario richiamate per censurare vizi di motivazione e difetto di motivazione del giudice di merito
codice di procedura civile, art. 360
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Norme di legittimita' che consentono la censura in Cassazione per violazione di legge, vizio di motivazione e omessa motivazione; la Corte ha riqualificato alcune censure secondo tali letture
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Previsione relativa all obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo quando il ricorso incidentale e' proposto successivamente al termine indicato e viene respinto; la Corte ha rilevato l obbligo per i ricorrenti incidentali
Massime di principio
- Le disposizioni dello Statuto del Contribuente sull informazione e sul contraddittorio (art. 12 L. 212/2000) si applicano principalmente alle verifiche svolte nei locali dell impresa (accessi, ispezioni, verifiche) e non automaticamente alle verifiche a tavolino. Per verifiche a tavolino l amministrazione non e' soggetta alle stesse formalita' di comunicazione previste per gli accessi
- Per tributi armonizzati quali l IVA, il diritto europeo richiede un contraddittorio endoprocedimentale, ma la sua violazione rende l atto invalido solo se il contribuente dimostra concretamente (prova di resistenza) quali argomenti avrebbe potuto svolgere e che tali argomenti sono rilevanti
- Il termine dilatorio di 60 giorni per l emissione dell avviso decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura e opera in presenza di accesso/ispezione nei locali; non puo' essere invocato quando l accertamento e' basato su verifiche a tavolino senza accesso
- L avviso di accertamento e l atto amministrativo devono contenere motivazione adeguata e indicare o allegare gli atti e i documenti ai quali si rinvia; il giudice di merito che non indica i motivi e gli elementi su cui fonda la propria decisione puo' essere cassato per omessa o insufficiente motivazione
- L accertamento integrativo ai sensi dell art. 57 DPR 633/1972 richiede il rispetto di presupposti specifici che devono emergere chiaramente dall atto dell amministrazione; in mancanza di tale indicazione l atto puo' risultare viziato
- In caso di utilizzo di elementi probatori riguardanti terzi (es. processi verbali nei confronti di una fondazione), l amministrazione deve assicurare il corretto collegamento probatorio con il contribuente e la possibilita' di contestazione, altrimenti il contribuente dovrebbe indicare concretamente cosa avrebbe contestato per ottenere l annullamento per violazione del contraddittorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14858/2022 del 11/05/2022
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14881/2022 del 11/05/2022
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14882/2022 del 11/05/2022
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14887/2022 del 11/05/2022
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14888/2022 del 11/05/2022
- Sentenza civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14889/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →