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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34570/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto la torre eolica componente da includere nella stima diretta ai fini della rendita catastale. La ricorrente deduceva, in particolare, che la torre eolica costituisce elemento di impiantistica funzionale al processo produttivo (ai sensi dell'art. 1, c. 21, L. n. 208/2015) e pertanto deve essere esclusa dalla stima catastale. Altri motivi dedotti riguardavano nullità o omissione di motivazione sulla quantificazione di voci di costo (valore del terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 1, c. 21, L. n. 208/2015), ritenendo che il criterio decisivo è la funzionalità specifica dell'elemento al processo di aerogenerazione e non la mera stabilità o immobilizzazione al suolo. La Corte ha censurato la motivazione della CTR per aver dato rilievo alle caratteristiche strutturali della torre senza valutare adeguatamente la sua effettiva funzione produttiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame secondo il principio di diritto indicato. I restanti motivi (nullità/omissione/insufficienza motivazionale su voci di costo) sono stati rigettati, essendo la pronuncia del gravame ritenuta implicita o sufficientemente motivata su quegli aspetti. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come basata su un criterio di esclusione funzionale: gli elementi che sono effettivamente funzionali al processo produttivo (anche se infissi o 'stabili' al suolo) devono essere esclusi dalla stima diretta. Non è decisiva la mera immobilità o consistenza volumetrica, ma il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 (nozione di "immobile urbano")

    Richiamata come parte del quadro normativo catastale entro cui si colloca l'analisi; la Corte segnala che le definizioni catastali tradizionali non escludono che un elemento strutturalmente connesso al suolo possa comunque essere espunto dalla valutazione se funzionale al processo produttivo.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3 (nozione di unità immobiliare)

    Richiamato per inquadrare tecnicamente la nozione di unità immobiliare nel sistema di determinazione della rendita; utile per il confronto sistematico tra criteri catastali e l'esclusione prevista dalla L. n. 208/2015.

  • D.L. 28 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88/2005 (riguardo centrali elettriche)

    Richiama un precedente intervento normativo che aveva già considerato l'importanza di includere nella rendita elementi non separabili senza pregiudizio alla funzione produttiva; evidenzia la coerenza della giurisprudenza su centrali e impianti energetici.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    Norma che ha recepito/riferito la circolare tecnica per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale, richiamata dalla Corte come riferimento tecnico-normativo sul metodo di calcolo del costo di ricostruzione.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Indicazione tecnica storica sui criteri di determinazione della rendita (metodo del costo di ricostruzione) e sulle voci di computo; la Corte ne riconosce la rilevanza tecnica ma sottolinea che la normativa sopravvenuta (L. n.208/2015) determina il criterio di esclusione per gli elementi impiantistici funzionali.

  • Circolari/Note dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E)

    Documenti interpretativi di prassi amministrativa che hanno proposto di includere le torri fra le 'costruzioni' rilevanti; la Corte osserva che la prassi non può sovrastare il chiaro criterio legislativo di esclusione per elementi funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Ai fini catastali rileva il rapporto di funzionalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se la torre concorre in modo essenziale e attivo alla produzione (es. contropressione, influsso sulla produttività del rotore) va esclusa dalla stima; se ha solo funzione di sostegno meramente passiva, può essere inclusa nella stima.
  • La valutazione è fattuale e demandata al giudice di merito: occorrono elementi tecnici (progetti, relazioni tecniche, perizie) che dimostrino la natura funzionale o meramente strutturale dell'elemento.
  • La mera stabilità, solidità o immobilizzazione al suolo non è di per sé sufficiente a includere l'elemento nella rendita: la norma del 2015 opera per esclusione sulla base della strumentalità produttiva.
  • Le circolari e la prassi amministrativa sono fonti interpretative utili ma non possono derogare al chiaro dettato legislativo; il giudice deve applicare la legge valutando la funzionalità concreta.
  • Proceduralmente, per contestare la quantificazione della rendita occorre che la parte presenti censure e prove specifiche sulle singole voci di costo (terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto); l'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non ha affatto esaminato la censura, mentre una decisione incompatibile con la domanda equivale a rigetto implicito.
  • In caso di controversia simile, conviene documentare con perizia tecnica la funzione della torre (se dota autonomia funzionale o è parte integrante attiva del processo) e richiamare espressamente l'art. 1, c. 21, L. n. 208/2015 per ottenere l'esclusione dalla stima diretta.

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