Parere n. 75/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 12 dicembre 2019, notificato il 6 febbraio 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale del 12 dicembre 2019 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al requisito reddituale. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'istruttoria alla luce dei nuovi elementi prodotti con il ricorso e di avere successivamente adottato, il 26 settembre 2022, un decreto di concessione della cittadinanza, notificato il 29 dicembre 2022. La questione ha quindi riguardato l'effetto processuale del provvedimento sopravvenuto e, in particolare, se il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilascio della cittadinanza italiana abbia integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, realizza integralmente l'interesse azionato. Nel caso concreto, la riapertura dell'istruttoria e il successivo decreto di concessione hanno prodotto tale effetto satisfattivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osservazioni
Sopravvenuto rilascio della cittadinanza
La riapertura dell'istruttoria e l'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
Cessazione della materia del contendere
Quando un successivo provvedimento dell'amministrazione realizza integralmente il bene della vita richiesto mediante il ricorso, deve essere dichiarata l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere, anziché la mera sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana; il provvedimento originario era stato motivato con la carenza del requisito reddituale.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza dell'interessato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione, attraverso un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, realizza integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima rende sostanzialmente inutile la decisione senza necessariamente soddisfare integralmente la pretesa, mentre la seconda presuppone il conseguimento pieno del bene della vita perseguito.
- Nel ricorso straordinario, quando l'amministrazione riapre l'istruttoria e adotta il provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Rigetto della domanda di cittadinanza e successivo rilascio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il provvedimento del Ministero dell'interno del 12 dicembre 2019, notificato il 6 febbraio 2020, con cui era stata respinta una domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, per carenza del requisito reddituale.
Motivo del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione, contestando il rigetto della domanda in relazione al requisito reddituale.
Riesame amministrativo
Nel corso dell'istruttoria relativa al ricorso, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'istruttoria alla luce dei nuovi elementi prodotti dal ricorrente. All'esito del riesame, il 26 settembre 2022 è stato adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato all'interessato il 29 dicembre 2022.
Distinzione tra carenza di interesse e cessazione della materia del contendere
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti. La prima ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende inutile la decisione, senza che sia necessariamente stato conseguito il bene richiesto. La cessazione della materia del contendere, invece, si verifica quando l'attività successiva della pubblica amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
Valutazioni del Collegio
Nel caso esaminato, la riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno consentito al ricorrente di ottenere esattamente il bene della vita perseguito mediante il ricorso. L'interesse sostanziale è stato quindi integralmente soddisfatto e non residuava una controversia attuale da definire.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il dispositivo dichiara l'improcedibilità del ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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