Cassazione Civile, Sentenza n. 7535/2021 del 17/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Q8 Quaser aveva chiesto il rimborso dell'accisa su prodotti petroliferi ceduti all'Esercito con agevolazione. L'Agenzia ha negato parzialmente i rimborsi invocando la decadenza biennale e la mancata produzione delle attestazioni dei comandi militari; Q8 ha impugnato i dinieghi ottenendo accoglimento in primo grado e conferma, in larga parte, dalla Commissione tributaria regionale; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo errata interpretazione del dies a quo della decadenza (art. 14, comma 2 TUA e modifiche legislative) e la mancata verifica del quantitativo su cui applicare l'esenzione (artt. 17 e 14 TUA e relativa documentazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia come infondato. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, per le agevolazioni in materia di accise, il termine biennale previsto per la presentazione dell'istanza va calcolato secondo l'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992 (termine decorrente dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo e il diritto può essere fatto valere), e quindi decorre, nella fattispecie, dalla data in cui vengono rilasciate le attestazioni dei comandi militari al produttore. Ha precisato inoltre che la Commissione regionale, pur avendo fatto riferimento improprio all'art. 14 TUA, ha correttamente ritenuto che il dies a quo fosse il momento in cui il diritto poteva essere esercitato. Sul punto del materiale probatorio e della determinazione delle quantità, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente la peculiare fattispecie (contratto Consip, assenza di un servizio di energia), osservando che non è stata prospettata in modo specifico e tempestivo la mancanza di altri documenti, per cui il motivo è inammissibile o infondato. Le spese sono compensate per l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, TUA (Testo unico accise)
La Corte rileva che la Commissione territoriale ha fatto riferimento a questa norma ma l'applicazione corretta per il caso di rimborso di agevolazioni è l'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992; non si tratta di una questione interpretativa della modifica normativa del 2016 ma di individuazione della norma procedurale applicabile.
art. 4-ter, comma 1, lett. b), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con L. n. 225/2016
art. 4-ter, comma 1, lett. b), D.L. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016
L'Agenzia aveva sostenuto che la modifica fosse interpretativa ai fini della decorrenza del termine; la Corte indica che la questione non è risolvibile come mera interpretazione di tale modifica ma come applicazione della disciplina processuale (art. 21 D.lgs. 546/1992).
art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
Secondo la giurisprudenza richiamata e confermata, il termine biennale per proporre l'istanza di restituzione dell'accisa decorre dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, ossia da quando il diritto può essere esercitato (per es. dalla consegna al produttore delle attestazioni dei comandi militari).
art. 17, comma 2 e art. 14, comma 3, TUA
art. 17, comma 2 e art. 14, comma 3, TUA
Richiamati dall'Agenzia in relazione alla necessità di accertare il quantitativo su cui applicare l'agevolazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente la documentazione richiesta alla luce della specificità del rapporto (fornitura tramite Consip) e non abbia escluso la necessità di accertamento delle quantità quando necessario.
Circolare Agenzia delle dogane 13/D del 1 aprile 2005
Circolare 13/D del 1 aprile 2005
La circolare indica la documentazione richiesta nei casi particolari in cui sia in gioco un 'contratto di servizio di energia'. La Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse in tale ipotesi, perciò la circolare non imponeva ulteriori documenti nella medesima misura.
d.P.R. n. 412/1993, art. 1, lett. p)
d.P.R. n. 412/1993, art. 1, lettera p)
Definisce il 'contratto di servizi di energia' utilizzato dalla circolare per distinguere i casi in cui la documentazione richiesta è più ampia; la Corte ha usato tale definizione per valutare che il rapporto in esame era una mera fornitura e non un contratto di servizio di energia.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-418/14, C-427/10, C-533/16, C-8/17)
sentenze CGUE richiamate nella motivazione
La Corte nazionale richiama orientamenti della Corte di Giustizia in tema di esenzioni e principio di effettività, a sostegno dell'individuazione del momento in cui il diritto all'agevolazione si perfeziona.
Massime di principio
- Per i rimborsi/agevolazioni in materia di accise il termine di decadenza biennale va valutato con riferimento all'art. 21, comma 2, D.lgs. 546/1992: il termine decorre dal momento in cui il presupposto costitutivo si realizza e il diritto può essere esercitato (ad es. dalla consegna delle attestazioni dei comandi militari), non automaticamente dalla data di pagamento.
- Se l'attribuzione dell'agevolazione dipende da attestazioni rilasciate da terzi (es. comandi militari), il dies a quo può essere posticipato fino al rilascio di tali attestazioni; eventuali ritardi non imputabili al contribuente possono sospendere l'inizio del termine.
- Distinguere sempre se il fornitore svolge un vero e proprio 'servizio di energia' o una mera fornitura: nei contratti di servizio (secondo la circolare 13/D/2005 e il DPR 412/1993) la documentazione richiesta è più ampia; nelle mere forniture la prova può limitarsi ad attestazioni e fatture.
- Nel processo tributario la produzione di documenti è in generale ammessa: l'Amministrazione che contesta la mancata documentazione deve indicare in modo specifico quali documenti mancano e in che modo la loro assenza pregiudichi il diritto al rimborso, pena l'inammissibilità o l'infondatezza della censura in cassazione.
- La corretta qualifica giuridica dell'operazione (rimborso di agevolazione vs rimborso per versamento indebito) è determinante per scegliere la norma procedurale di riferimento (art. 21 D.lgs. 546/1992 piuttosto che art. 14 TUA), con conseguenze sul calcolo del dies a quo.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale evoluto, le spese possono essere compensate: valutare l'evoluzione della giurisprudenza prima di proporre gravami e resistiti.
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