Sentenza n. 936/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto dell’avvenuta revoca del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del 28 ottobre 2025 e successivo decreto di riesame del Questore di Ancona del 26 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del Questore adottato in sede di riesame. Nel corso del giudizio, a seguito delle ordinanze di riesame emesse dal TAR, l’amministrazione ha revocato il diniego di rinnovo. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il testo della sentenza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati relativi a reati e condanne penali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione revoca il provvedimento impugnato e viene meno l’interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere anche con riferimento agli eventuali motivi aggiunti proposti contro gli atti successivi adottati nella medesima vicenda.
- La revoca dell’atto impugnato intervenuta in sede di riesame, se determina il soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consente la definizione della controversia senza esame dei motivi di illegittimità originariamente proposti.
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