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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21560/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riabilitazione formulata a seguito di condanna (patteggiamento) per i delitti di corruzione e violazione delle norme sul finanziamento ai partiti. Il ricorrente contestava il rigetto basato sul mancato risarcimento delle parti offese, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non aveva statuizioni civili; che era stata disposta e parzialmente eseguita la confisca (€ 82.500, di cui versati € 45.322,48 al FUG); che aveva ricevuto diffide per somme sproporzionate (circa € 76.477.497,48) e aveva formulato offerte risarcitorie non accolte; e che aveva effettuato versamenti (complessivamente € 43.322,48 + € 4.500 al FAI) e non poteva adempiere per impossibilità economica o perché il danneggiato non aveva risposto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini della concessione della riabilitazione, è imprescindibile l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o, in difetto, l'attivarsi del condannato per eliminarne le conseguenze (offerte riparatorie idonee). La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la natura pattizia della sentenza originaria (che non indicava obbligazioni civili), ha escluso che la confisca o il versamento al FUG sostituiscano l'adempimento delle obbligazioni civili, e ha valutato legittimamente la non idoneità e l'insufficienza delle somme offerte/donate dal ricorrente rispetto alle richieste risarcitorie. Ha inoltre giudicato non provata l'impossibilità economica del ricorrente, atteso il reddito e i beni di cui lo stesso dichiarava di disporre. Conseguentemente il rigetto dell'istanza di riabilitazione è stato ritenuto conforme a diritto e non viziato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen. (comma 6, n. 2)

    Esclude la concedibilità della riabilitazione in assenza dell'integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; il mancato risarcimento o la mancata eliminazione delle conseguenze civili impedisce il beneficio.

  • Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio secondo cui l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o l'attivarsi del condannato per eliminare le conseguenze civili del reato, è condizione imprescindibile per la riabilitazione anche se nel processo non vi è stata pronuncia sulle obbligazioni civili.

  • Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015 (giurisprudenza di legittimità)

    La mancata proposizione di una richiesta dalla parte offesa non esime il condannato dall'iniziativa: è necessaria la consultazione del danneggiato o un'offerta riparatoria idonea.

  • Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019 (giurisprudenza di legittimità)

    Offerte o donazioni manifestamente inadeguate rispetto al danno non sono idonee a dimostrare volontà di ristoro e non possono essere considerate sufficiente eliminazione delle conseguenze del reato, soprattutto se il condannato è in grado economico di fare maggiormente.

Massime di principio

  • Per ottenere la riabilitazione è generalmente necessario l'integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o, in alternativa, dimostrare di essersi attivati con offerte riparatorie effettive e proporzionate.
  • La sentenza emessa con patteggiamento, pur non contenendo statuizioni civili, non esclude l'esistenza delle obbligazioni risarcitorie derivanti dal reato che devono essere adempiute o efficacemente affrontate dal richiedente la riabilitazione.
  • La confisca penale e i versamenti effettuati per la sua esecuzione non sostituiscono l'adempimento delle obbligazioni civili risarcitorie verso le parti lese.
  • Offerte di risarcimento o donazioni di entità chiaramente insufficiente rispetto alla pretesa del danneggiato possono essere considerate come rifiuto e non come prova di eliminazione delle conseguenze del reato.
  • Il silenzio del danneggiato rispetto a una proposta può essere valutato come rifiuto se l'offerta è palesemente inadeguata; tuttavia, il ricorrente deve documentare proposte concrete e proporzionate per invocare l'impossibilità di adempimento.
  • La valutazione della situazione economica del richiedente (reddito, proprietà immobiliari, capacità patrimoniale) è valutazione di merito del giudice di sorveglianza e non si presta facilmente al sindacato in sede di legittimità, salvo vizi di logicità o contraddittorietà.
  • Per sostenere l'impossibilità reale e insuperabile all'adempimento è necessaria una prova chiara e dettagliata della situazione di indigenza o del sacrificio intollerabile per il nucleo familiare; mere affermazioni non bastano.

Testo integrale

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