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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10272 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava in Cassazione la sentenza della C.T.R. che aveva respinto i suoi ricorsi avverso avvisi di accertamento (in particolare per il 2009) e il diniego di annullamento in autotutela. Il ricorso denunciava, tra l'altro, l'obbligo dell'Amministrazione di procedere all'autotutela in presenza di elementi di illegittimità dell'atto, la mancata valutazione di documenti e verbali prodotti nel contraddittorio e in sede di accertamento con adesione, la non impugnabilità del diniego di autotutela, la richiesta di rimessione in termini per tardiva impugnazione fondata sull'affidamento nella condotta dell'Ufficio e sulla prosecuzione del procedimento di accertamento con adesione senza provvedimento finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria è discrezionale e non obbligatorio: il silenzio o il rifiuto dell'Ufficio alla richiesta di annullamento non equivale necessariamente a un atto impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, salvo che il diniego abbia carattere "rinnovatorio" o introduca una nuova o diversa pretesa tributaria. La Corte ha altresì respinto le doglianze sulla mancata valutazione dei documenti, ritenendo che i giudici di merito hanno motivato (seppure sinteticamente) la non impugnabilità del diniego per la mancanza di innovazione della pretesa; ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini invocata dalla contribuente, affermando che l'affidamento sulla condotta amministrativa e la prosecuzione dell'accertamento con adesione non costituiscono un evento idoneo a integrare l'errore scusabile necessario per la rimessione; ha inoltre precisato che l'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non invalida l'avviso notificato né obbliga l'Ufficio a concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'art. 19 disciplina l'impugnazione degli atti tributari; la Corte conferma che il diniego di autotutela in quanto tale non rientra tra gli atti impugnabili salvo che il provvedimento di autotutela sia rinnovatorio o introduca una nuova pretesa tributaria che porti a conoscenza del contribuente una diversa determinazione della pretesa.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    L'istituto dell'accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; tale sospensione non annulla l'avviso di accertamento e non trasforma la procedura in atto vincolante che giustifichi la mancata impugnazione definitiva dell'atto.

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater

    Individua gli organi competenti e i criteri per l'autotutela tributaria; la normativa consente all'Amministrazione di annullare d'ufficio gli atti, ma non impone l'obbligo di farlo in presenza di errori, lasciando spazio a valutazione discrezionale.

  • D.M. 11 febbraio 1997, n. 37

    Regolamento sull'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria; conferma la possibilità di annullamento d'ufficio anche senza istanza di parte e stabilisce meccanismi organizzativi, ma non trasforma il potere discrezionale in obbligo giuridico.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Principi generali del procedimento amministrativo: sebbene imponga obblighi di buona amministrazione e trasparenza, non può essere invocata per trasformare il potere di autotutela in un dovere di annullamento automatico; inoltre l'accertamento con adesione non richiede per legge un provvedimento espresso di chiusura che annulli gli effetti dell'avviso se non perfezionata la definizione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 13

    Prevede obblighi informativi degli atti tributari e ruoli del Garante del contribuente nell'attivare procedure di autotutela; tuttavia non trasforma l'autotutela in strumento di tutela giudiziale obbligatoria.

  • Cost. e giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 181/2017)

    La Corte costituzionale ha confermato che l'autotutela rimane potere discrezionale dell'amministrazione e che l'ammissione di un obbligo di autotutela implicherebbe un'erosione della definitività degli atti amministrativi.

Massime di principio

  • Il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria è sostanzialmente discrezionale: non esiste un obbligo generale di revocare o annullare d'ufficio un avviso di accertamento anche se emergono elementi di illegittimità, salvo che ricorrano interessi di rilievo generale che giustifichino la rimozione.
  • Il diniego di autotutela, in linea di principio, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, salvo che il provvedimento abbia carattere rinnovatorio o introduca una nuova o diversa pretesa tributaria che renda la posizione del contribuente effettivamente diversa rispetto all'avviso originario.
  • L'accertamento con adesione sospende il termine per impugnare per 90 giorni ma non annulla né rende inefficace l'avviso di accertamento; la mera prosecuzione o inerzia della procedura di adesione non giustifica la mancata impugnazione entro i termini né costituisce di per sé errore scusabile.
  • Per ottenere la rimessione in termini per tardiva impugnazione occorre una causa non imputabile alla parte, di natura assoluta ed impeditiva (errore scusabile), con rapporto causale determinante tra l'evento e la perdita del termine; l'affidamento sulla condotta o sulle comunicazioni dell'Amministrazione non è di per sé sufficiente.
  • Se l'Amministrazione ritira o riduce l'originaria pretesa in autotutela senza introdurre elementi nuovi che modifichino qualitativamente la pretesa, non è necessario che emetta un nuovo avviso impugnabile: la rettifica parziale che ridimensiona quantitativamente il credito erariale non crea automaticamente una nuova controversia impugnabile.
  • Il contribuente che intende tutelarsi deve tempestivamente valutare l'impugnazione giudiziale dell'atto impositivo o, se si ritiene sussistere un interesse generale alla rimozione (es. errore palese che danneggia l'erario), proporre motivazioni chiare che nella sede amministrativa possano portare a un provvedimento rinnovatorio suscettibile di sindacato giurisdizionale.

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