Sentenza del 19/12/2018 n. 9230 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accertamento - Società di fatto e singoli soci - Litisconsorzio necessario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per omessa integrazione del contraddittorio. La nullità è assoluta, può essere rilevata anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento. Il processo deve pertanto essere riaperto o rinnovato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la configurabilità di una società di fatto e il maggior reddito accertato in capo a tale società, successivamente imputato ai soci pro quota. Poiché la decisione incide unitariamente sulla posizione della società e di tutti i soci, sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti. Il ricorso proposto anche da uno solo di essi impone quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. n. 546/1992
La norma impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente più soggetti. Nel caso di società di fatto e reddito imputato ai soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda l'esistenza di una società di fatto e un reddito unitariamente attribuito ai soci, la controversia deve essere trattata con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci interessati.
- Il ricorso presentato da un solo soggetto non consente di decidere validamente la causa senza coinvolgere gli altri litisconsorti necessari: il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
- L'omessa partecipazione di uno dei soggetti necessari determina una nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio anche in appello o in Cassazione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare fin dall'inizio se la decisione richiesta incida in modo unitario e inscindibile sulle posizioni di più contribuenti; in tal caso tutti devono essere chiamati in giudizio.
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