Cassazione Civile, Ordinanza n. 03788/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, il 23 febbraio 2001, di due buoni fruttiferi postali serie AA1. I sottoscrittori hanno agito chiedendo il risarcimento del danno assumendo che, al momento della sottoscrizione, non fosse stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico previsto dal d.m. 19 dicembre 2000, contenente le caratteristiche del titolo, in particolare la scadenza. Secondo la loro tesi, l’omessa informazione avrebbe impedito di conoscere quando il titolo diventava rimborsabile e quindi quando sarebbe iniziato il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso, con conseguente estinzione del credito per prescrizione e danno risarcibile. La società ricorrente ha resistito sostenendo di avere assolto gli obblighi informativi tramite la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale, che i risparmiatori avrebbero potuto consultare, e che comunque gravava sugli attori la prova della mancata consegna del foglio informativo. Il ricorso per cassazione è stato fondato su due motivi: violazione dell’art. 2935 c.c. e delle norme sui buoni postali per sostenere che l’obbligo informativo si esaurisce nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che il risparmiatore ha l’onere di attivarsi; violazione dell’art. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 2697 c.c. per censurare la ripartizione dell’onere della prova sulla mancata consegna del FIA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Potenza e ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria proposta dai sottoscrittori. Ha ritenuto che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non integri, in sé, un fatto idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria per la perdita del diritto al rimborso per prescrizione, poiché la scadenza del buono e il termine di prescrizione risultavano già conoscibili attraverso i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e il codice civile. Secondo la Corte, l’eventuale omissione informativa può aver reso più difficile conoscere la scadenza, ma non ha reso impossibile esercitare il diritto; difetta quindi il nesso causale tra omissione e danno. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
L'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della prescrizione riguarda solo impedimenti legali all'esercizio del diritto, non anche l'ignoranza o l'incertezza sulle modalità di esercizio, né l'omessa informazione colposa del debitore.
art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria decennale si applica al diritto al rimborso dei buoni e decorre dalla scadenza del titolo.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione della prescrizione è riconosciuta solo in caso di occultamento doloso del debito, non per condotte colpose o omissive.
art. 2943 c.c.
La norma sull'interruzione conferma che ciò che rileva è l'esercizio oggettivo del diritto, non la mera ignoranza soggettiva.
art. 1339 c.c.
Il contenuto dei buoni è integrato automaticamente dai decreti ministeriali istitutivi della serie.
art. 2002 c.c.
I buoni postali sono qualificati come documenti di legittimazione, privi dei requisiti di letteralità e autonomia propri dei titoli di credito.
art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999
Attribuisce ai decreti ministeriali la fissazione delle caratteristiche e condizioni dei buoni fruttiferi postali.
art. 3 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Prevede la consegna del titolo e del foglio informativo al sottoscrittore; la Corte lo colloca però sul piano dell'esecuzione del rapporto, non come condizione da cui dipenda la decorrenza della prescrizione.
art. 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Prevede avvisi nei locali aperti al pubblico e rinvio a fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori.
art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
I diritti dei titolari si prescrivono in dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
art. 18 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Per la serie AA1 la liquidazione è prevista al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi disciplinati da decreti ministeriali, la disciplina del rapporto va ricercata nei decreti istitutivi della serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che integrano automaticamente il contenuto del titolo ai sensi dell'art. 1339 c.c.
- La mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dal d.m. 19 dicembre 2000 non fa decorrere la prescrizione del diritto al rimborso né, di per sé, genera un diritto al risarcimento del danno fondato sulla perdita del credito per prescrizione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento idoneo a bloccare il decorso della prescrizione deve essere un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto; l'ignoranza del creditore, anche se derivante da omissione informativa colposa del debitore, non basta.
- La sospensione della prescrizione per occultamento del debito richiede un comportamento doloso del debitore; non è sufficiente una condotta omissiva o negligente.
- Quando il contenuto essenziale del titolo e la sua scadenza sono conoscibili tramite fonti normative pubbliche, manca in radice il nesso causale tra omessa informazione individuale e perdita del diritto per prescrizione.
- L'onere del titolare del buono è attivarsi per conoscere la disciplina del rapporto e far valere tempestivamente il diritto, non potendosi trasferire sul debitore la conseguenza della sua inerzia.
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