Cassazione Penale, Sentenza n. 16286/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Iluobe Pius avverso la sentenza di primo grado (delitti ex art. 81 c.p. e art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990). La Corte d'appello aveva ritenuto tardivo l'appello perché depositato il 05/09/2025 oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla lettura e deposito contestuale della motivazione avvenuta il 14/07/2025. Il ricorrente ha eccepito che, essendo imputato alloglotta, il giudice aveva disposto la traduzione della sentenza in inglese e che l'avviso di deposito della traduzione è stato notificato il 22/07/2025, da cui sarebbe dovuto decorrere il termine per impugnare; inoltre ha richiamato l'obbligo di traduzione ex art. 143 c.p.p. e la regola sulla nullità ove la traduzione manchi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'omessa traduzione della sentenza a favore di un imputato alloglotta integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.). Nel caso concreto il giudice di primo grado aveva disposto la traduzione e la stessa era stata depositata con avviso notificato il 22/07/2025; pertanto il termine per proporre impugnazione è iniziato da tale data, sicché l'appello del 05/09/2025 è tempestivo anche considerata la sospensione feriale dei termini. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata solo per identificare il reato di cui è imputato il ricorrente; non è oggetto di interpretazione decisoria nella materia processuale qui esaminata.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Richiamato per indicare il titolo di reato imputato all'imputato (reati di stupefacenti); non determinante ai fini del termine di impugnazione qui discusso.
art. 143 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di traduzione della sentenza quando l'imputato sia alloglotta e la sua condizione sia nota all'autorità: la Corte conferma che la traduzione è atto indispensabile per l'effettivo esercizio del diritto di impugnazione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte richiama questa norma per qualificare l'omessa traduzione, a vantaggio di un imputato alloglotta, come nullità generale a regime intermedio, incensurabile solo se non eccepita nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale sui termini e sulle eccezioni da sollevare; la sua menzione sottolinea che la nullità per omissione di traduzione va tempestivamente dedotta per ottenere l'annullamento della sentenza.
Sez. U., n. 38306 del 29/05/2025 (deposito 26/11/2025) - giurisprudenza
Precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte: stabilisce che l'omessa traduzione della sentenza a un imputato che non conosce l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio e comporta, se dedotta nei termini, l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti per la traduzione.
Massime di principio
- Se l'imputato è alloglotta e la traduzione della sentenza è disposta, il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della traduzione, poiché solo da quel momento l'imputato è posto in condizione di comprendere la decisione.
- L'omessa traduzione della sentenza nei confronti di un imputato che non comprende l'italiano configura una nullità generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.); se tempestivamente eccepita (art. 180 c.p.p.) comporta annullamento e restituzione degli atti per traduzione.
- Nel calcolo dei termini di impugnazione vanno sempre considerate le sospensioni feriali: un atto che appare tardivo secondo il computo semplice può risultare tempestivo una volta applicate le regole di sospensione.
- Occorre distinguere i casi in cui la motivazione è stata letta e depositata contestualmente (termine breve per impugnare) da quelli in cui la motivazione o la sua traduzione vengono depositate successivamente: in quest'ultima ipotesi il termine utile decorre dal deposito/notifica effettiva della motivazione o della traduzione.
- Difensori e imputati devono verificare e annotare la data di deposito e, soprattutto, la data di notificazione dell'eventuale traduzione della sentenza per tutelare efficacemente il diritto di impugnazione; in caso di omissione della traduzione va prospettata tempestivamente la relativa nullità.
- Quando la Corte di merito dichiara l'appello tardivo, è possibile impugnare tale ordinanza in Cassazione sostenendo che il termine non è decorso se vi è stata successiva notificazione della traduzione o deposito della motivazione che abiliti il ricorrente alla comprensione della decisione.
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