Cassazione Penale, Ordinanza n. 34624/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce del 13 gennaio 2026, che aveva confermato la decisione di primo grado affermandone la responsabilità per il reato di minaccia. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare, pur riconoscendo la natura di reato di pericolo della fattispecie, ha contestato che il destinatario delle espressioni fosse rimasto intimorito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è generico e manifestamente infondato. La censura relativa al mancato intimorimento del destinatario è stata ritenuta intrinsecamente perplessa e giuridicamente errata, in quanto incompatibile con la natura di reato di pericolo della minaccia; per il resto, il motivo mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, contesta che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito, in tal guisa formulando una censura intrinsecamente perplessa, giuridicamente errata
La minaccia è qualificata come reato di pericolo: la censura che assume necessario dimostrare che il destinatario sia rimasto intimorito è giuridicamente errata.
Massime di principio
- Il reato di minaccia ha natura di pericolo; è quindi giuridicamente errata la censura che ne contesti la configurabilità sul solo rilievo che il destinatario non sia rimasto intimorito.
- È inammissibile il motivo di ricorso generico o manifestamente infondato che, anziché individuare un vizio della decisione, solleciti una rivalutazione dei fatti.
Come è indicizzato
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