Ordinanza n. 3095/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia ad Accra ha respinto la domanda di visto per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia ad Accra di un visto di ingresso per lavoro subordinato nel settore dell’assistenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998. In sede cautelare, il giudice ha considerato la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto, ritenuta non assistita da fumus in ragione della disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, che ha escluso la necessità del preavviso nei procedimenti in questione. È stata inoltre contestata, sotto il profilo sostanziale, la valutazione dell’Ambasciata circa il rischio migratorio. Tale valutazione era stata fondata sul rapporto di parentela tra la richiedente e il datore di lavoro e sull’ignoranza della richiedente in ordine agli aspetti retributivi del rapporto, elementi ritenuti dall’amministrazione obiettivi e indicativi, sul piano inferenziale, di una ragionevole possibilità di abuso del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che la disciplina del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, esclude il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti considerati. Ha inoltre rilevato che, in materia di visto di ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale può svolgersi solo ab externo, in presenza di macroscopiche e manifeste abnormità logiche. Nel caso concreto, il rapporto di parentela tra lavoratrice e datore di lavoro e la mancata conoscenza degli aspetti retributivi sono stati considerati elementi obiettivi idonei a sostenere, sul piano inferenziale, il rischio migratorio e la ragionevole possibilità di abuso del titolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il visto di ingresso collegato al lavoro subordinato; la controversia riguarda il diniego di tale visto.
d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
La disciplina è stata ritenuta applicabile e idonea a escludere la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti considerati.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In materia di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità dell’amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica esterna di macroscopiche e manifeste abnormità logiche della valutazione amministrativa.
- Il rapporto di parentela tra richiedente il visto e datore di lavoro, unitamente alla mancata conoscenza degli aspetti retributivi del rapporto, può costituire un insieme di elementi obiettivi e convergenti idonei a fondare, sul piano inferenziale, una valutazione di rischio migratorio e di possibile abuso del titolo.
- La disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, esclude la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti oggetto della controversia.
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