Sentenza n. 4618/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3179/2024 depositata in data 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3179/2024, che aveva ordinato il rilascio della carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3179/2024, depositata il 21 giugno 2024, passata in giudicato e ritualmente notificata. Il titolo condannava il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500 per ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione e ha chiesto anche una penalità di mora. L’ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate nel giudizio di cognizione, distratte in favore del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e, secondo la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente, il Ministero non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito informazioni sull’esecuzione. È stato assegnato al Ministero un termine di 90 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza, con facoltà di delega, dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, avuto riguardo al tempo trascorso e all’entità delle somme, la condanna sarebbe risultata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in base al titolo deve essere decorso prima che possa ravvisarsi l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, la mancata esecuzione del titolo passato in giudicato e ritualmente notificato consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l’amministrazione costituita non contesta l’an o il quantum del credito e non fornisce elementi sull’esecuzione, il giudice può accertare l’inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, fissandone il termine e attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, considerate le circostanze concrete, tra cui il tempo trascorso e l’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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