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Sentenza

Sentenza del 21/06/2021 n. 3103 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Redditi fondiari - Redditi da locazione - Tassazione indipendente dalla percezione del canone - Prova della risoluzione anticipata del rapporto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per redditi fondiari derivanti da contratto di locazione registrato; il contribuente non aveva dichiarato canoni ritenendo il rapporto interrotto anticipatamente e ha prodotto la sola comunicazione di disdetta/richiesta di risoluzione come prova della cessazione del rapporto

La decisione

Il giudice ha ritenuto infondato il motivo del contribuente: ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 917/1986 i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro percezione e l'obbligo di dichiarazione discende dalla qualità soggettiva (proprietario/dirittuario). In relazione a un contratto di locazione registrato, la mera comunicazione di disdetta da parte del locatario prova solo l'intenzione di interrompere il rapporto e non la sua effettiva cessazione; pertanto non è sufficiente a legittimare la mancata dichiarazione dei canoni. Di conseguenza l'accertamento fiscale è stato confermato e il contribuente ha perso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 26

    I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione; l'obbligo di dichiarazione deriva dalla sola condizione soggettiva del contribuente (proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale) e prescinde dal momento di effettiva percezione del canone

  • Cass. 651/2012

    La mera comunicazione di disdetta del contratto da parte del locatario non prova l'effettiva cessazione del rapporto di locazione, ma solo l'intenzione di interromperlo; per escludere la tassazione è necessaria prova dell'effettiva risoluzione/cessazione

Massime di principio

  • I redditi da locazione sono tassati per competenza/accertamento e non solo in base alla percezione del canone: il proprietario deve dichiarare i canoni spettanti salvo prova contraria dell'effettiva cessazione del rapporto
  • La prova dell'interruzione anticipata del contratto non può limitarsi a una mera comunicazione o disdetta: occorre dimostrare l'effettiva cessazione (es. atto scritto di risoluzione accettato da entrambe le parti, verbale di riconsegna delle chiavi, registrazione della risoluzione, sentenza giudiziale o transazione, liberatoria firmata)
  • L'onere della prova della cessazione spetta al contribuente che invoca l'esclusione dei canoni dalla base imponibile
  • Se il contratto resta formalmente in vita (registrato e senza prova di risoluzione), l'amministrazione può legittimamente accertare e tassare i canoni anche se non materialmente percepiti
  • Per evitare contestazioni è opportuno formalizzare e registrare ogni risoluzione o transazione riguardante il rapporto di locazione e conservare documentazione chiara della riconsegna del possesso

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