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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 14 aprile 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Decreti del MEFCod. G.U. 23A02514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce quali spese di notifica e di riscossione cautelare ed esecutiva degli enti locali possono essere poste a carico del debitore, fissandone gli importi e le modalità di rimborso. Le disposizioni e le tabelle si applicano agli atti emessi dopo l’entrata in vigore del decreto; le misure possono essere aggiornate ogni tre anni. Sono disciplinate anche le spese a carico dell’ente creditore quando il credito è annullato o inesigibile.

Rimborso delle spese di notifica e di riscossione coattiva degli enti locali

Spese di notifica e di riscossione coattiva degli enti locali

Il decreto disciplina la ripetibilità nei confronti del destinatario delle spese di notifica e il rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive di riscossione coattiva. Le regole si riferiscono agli enti locali e ai soggetti che operano nell’attività di riscossione loro affidata, nell’ambito previsto dalla legge.

Spese di notifica ripetibili e relativi importi

Sono ripetibili le spese per la notifica di atti impositivi, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni e solleciti, effettuata secondo la legge n. 890/1982, gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, le disposizioni della legge n. 160/2019 o altre modalità previste da specifiche norme. Per le notifiche tramite la piattaforma digitale della pubblica amministrazione si applica il decreto ministeriale 30 maggio 2022.

Gli importi unitari ripetibili sono:

  • 7,83 euro per raccomandata con avviso di ricevimento;
  • 6,51 euro per raccomandata semplice;
  • 2 euro per notifica tramite posta elettronica certificata;
  • 11,55 euro per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo 14 della legge n. 890/1982;
  • 1,33 euro per i solleciti spediti con posta ordinaria ai sensi della legge n. 160/2019;
  • 12,19 euro per le notifiche eseguite all’estero, escluse le spese di traduzione e salvo quanto stabilito dalle convenzioni internazionali.

Spese non ripetibili

Non sono ripetibili le spese di notifica degli atti istruttori né quelle degli atti amministrativi che l’amministrazione deve emanare su richiesta. È inoltre escluso il rimborso per l’invio di atti mediante comunicazione, ferma restando la disciplina degli importi prevista per le notifiche e i solleciti dall’articolo 2, comma 1.

Rimborso delle procedure cautelari ed esecutive

La misura del rimborso delle spese esecutive a carico del debitore è determinata dalla tabella A, parte integrante del decreto; l’importo tabellare copre i costi e gli oneri sostenuti per attivare le procedure cautelari ed esecutive. Le spese di notifica restano rimborsabili secondo gli importi e le regole specifici previsti per le notifiche.

Per applicare gli eventuali coefficienti di maggiorazione previsti dalla tabella A, il calcolo è effettuato sulla base dell’importo complessivo del credito per il quale si procede. Nell’esecuzione mobiliare il diritto al rimborso sorge quando il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il debitore paga in quel momento.

Attività connesse e spese ulteriori

Oltre agli importi per le procedure esecutive, sono rimborsabili le spese vive, i diritti e gli oneri relativi alle attività funzionalmente connesse alla riscossione coattiva elencate nella tabella B. Il rimborso è riconosciuto sulla base di atti di liquidazione corredati da documentazione idonea; per le attività della tabella, la liquidazione usa i parametri forensi del decreto ministeriale n. 55/2014, ridotti del 20% sull’importo complessivo previsto.

Sono inoltre rimborsabili le ulteriori spese, i diritti e gli oneri documentati, non inclusi nella tabella B, purché strettamente attinenti al tentativo di recupero coattivo e necessari alla sua finalizzazione.

Imposte e oneri degli istituti di vendite giudiziarie

Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari gravano sull’aggiudicatario o sull’acquirente quando si conclude l’aggiudicazione o l’acquisto; in mancanza, sono a carico del contribuente. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti ministeriali richiamati dal provvedimento.

Annullamento o inesigibilità del credito

Se il credito è annullato o risulta inesigibile, e salvo diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta dall’ente creditore il rimborso delle spese nella misura effettivamente sostenuta e addebitata al debitore.

Decorrenza e aggiornamento

Le disposizioni sulle spese di notifica e le tabelle A e B si applicano alle spese relative agli atti emessi successivamente all’entrata in vigore del decreto. Le misure delle spese di notifica e di quelle esecutive possono essere aggiornate con cadenza triennale, a partire dalla data di entrata in vigore, secondo la legge n. 160/2019.

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