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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 21 aprile 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Decreti del MEFCod. G.U. 23A02531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica le regole tecniche del processo tributario telematico relative ai controlli e al caricamento dei ricorsi, degli atti di costituzione e dei relativi allegati, alle firme digitali e ai formati dei file. Aggiorna inoltre le disposizioni sulla sicurezza e sul trattamento dei dati personali. Le modifiche entrano in vigore il 15 maggio 2023.

Aggiornamento delle specifiche tecniche del processo tributario telematico

Aggiornamento delle regole tecniche del processo tributario telematico

Il decreto modifica le specifiche tecniche del processo tributario telematico disciplinate dal decreto direttoriale 4 agosto 2015. Interviene sulle modalità di firma e sui formati dei documenti, sui controlli effettuati dal S.I.Gi.T. durante il deposito e sulle misure di sicurezza e privacy.

Definizioni dei formati di firma e dei messaggi

Sono introdotte le definizioni di:

  • PADES: modalità di firma digitale utilizzabile esclusivamente per file PDF, che conserva le informazioni della firma senza modificare il formato del file originale;
  • CADES: modalità che racchiude il documento, i dati della firma e le informazioni necessarie a verificarne la validità in una busta crittografata PKCS#7, producendo un file con estensione .p7m;
  • EML: formato contenente un messaggio di posta elettronica, eventualmente comprensivo di corpo, mittente, destinatario, oggetto, data e allegati.

Controlli e acquisizione dei depositi nel S.I.Gi.T.

Le modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto del 2015 riguardano rispettivamente il deposito del ricorso e quello dell’atto di costituzione in giudizio. La classificazione dei documenti è affiancata dai controlli resi disponibili dal sistema; le verifiche sono precisate distinguendo quelle svolte durante il caricamento dei file da quelle effettuate dopo la trasmissione, anche ai fini della validità del formato per la protocollazione.

Per i file sottoscritti da più soggetti, il controllo della firma ha esito positivo se è valida almeno una delle firme apposte. Le anomalie relative a formati o condizioni che impediscono l’acquisizione sono comunicate durante il caricamento. Per gli allegati al ricorso o all’atto di costituzione:

  • in caso di anomalia di tipo b), d) o e), il sistema comunica durante il caricamento la mancata acquisizione dei file;
  • in caso di anomalia di tipo a), il ricorso è iscritto al registro generale, ma gli allegati anomali non vengono acquisiti; il sistema rende disponibile nell’area riservata un messaggio con i file interessati e le anomalie e invia via PEC al depositante le informazioni relative ai soli file non acquisiti;
  • in caso di anomalia di tipo c), gli allegati vengono comunque acquisiti e il sistema rende disponibile nell’area riservata un messaggio che indica i file e le anomalie.

Le tipologie di file ammesse dal S.I.Gi.T. e la codifica delle anomalie, con le relative descrizioni, sono pubblicate e aggiornate nell’area pubblica del portale.

Firme e requisiti dei documenti informatici

Gli atti possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata oppure con firma digitale in modalità CADES, con estensione .p7m, o PADES, con estensione .pdf.

I documenti informatici allegati, comprese le scansioni di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e con compressione CCITT Group IV (modalità fax), oppure EML; i file EML possono contenere allegati nei formati ammessi;
  • essere privi di elementi attivi, inclusi macro e campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
  • poter essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Sicurezza e protezione dei dati personali

Le regole tecnico-operative e le misure tecnico-organizzative destinate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi dei trattamenti sono sottoposte a esame periodico e aggiornate sulla base delle valutazioni d’impatto previste dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

I responsabili dei compiti connessi ai trattamenti di dati personali relativi alle funzioni delle Corti di giustizia tributaria sono individuati dalla direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze e dal relativo decreto del direttore generale delle finanze. Essi sono tenuti a informarsi reciprocamente quando vengono a conoscenza di una violazione di dati personali che possa produrre effetti sui trattamenti svolti da altre Corti.

Decorrenza

Le modifiche entrano in vigore il 15 maggio 2023.

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