L.R. Emilia-Romagna 2/2015
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge collega il bilancio 2015 dell’Emilia-Romagna e interviene su più materie: confidi di turismo e commercio, gioco d’azzardo, protezione civile, demanio idrico, ambiente, autostrada Cispadana, CAL, personale regionale e rendicontazione elettorale. Molte misure sono transitorie o riferite a termini e annualità 2014-2016. Previste anche abrogazioni e proroghe di scadenze.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale 2015 dell’Emilia-Romagna
Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale 2015
La legge della Regione Emilia-Romagna contiene un insieme di misure collegate alla manovra finanziaria 2015, finalizzate a rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa in coerenza con l’armonizzazione contabile e con gli obiettivi del DEFR 2015. La disciplina è eterogenea e riguarda soprattutto settori economici, assetti organizzativi, demanio idrico, ambiente e disposizioni transitorie.
Rafforzamento dei confidi nel turismo e nel commercio
La Regione autorizza i confidi operanti nei settori del turismo e del commercio a trasformare in capitale sociale, fondo consortile o riserve patrimoniali le risorse allocate nei fondi rischi esistenti al 31 dicembre 2014. La stessa facoltà è prevista per le somme iscritte nei fondi per l’abbattimento degli interessi, comprese quelle già con contributi concessi ma non ancora erogati alla medesima data.
L’attribuzione avviene su richiesta dei confidi e secondo criteri, modalità e vincoli definiti dalla Giunta regionale. Le somme trasferite assumono la natura di quote o azioni proprie del confidi e non attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi; inoltre non rilevano ai fini del calcolo delle quote necessarie per la costituzione o per le deliberazioni assembleari.
Disciplina edilizia per sale da gioco, scommesse e servizi telematici di gioco
Per la nuova costruzione, il recupero edilizio e il mutamento di destinazione d’uso verso sale da gioco è richiesto il permesso di costruire. I termini istruttori previsti dalla disciplina edilizia regionale sono raddoppiati.
La stessa disciplina si applica anche a locali pubblici, aperti al pubblico e circoli privati, nonché ad attività commerciali e pubblici esercizi destinati alla raccolta di scommesse o alla fornitura di servizi telematici di trasmissione dati, anche verso l’estero, quando tali servizi siano finalizzati al gioco d’azzardo o alle scommesse.
Per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità è previsto un controllo sistematico dei locali interessati. Per tali locali non si applicano alcune norme ordinarie della legge urbanistico-edilizia regionale richiamata dalla legge modificata.
Gli interventi eseguiti senza titolo abilitativo o in difformità devono essere rimossi o demoliti, con ripristino della conformità urbanistica ed edilizia entro un termine fissato dallo Sportello unico per l’edilizia, comunque non superiore a 60 giorni. Decorso inutilmente il termine, provvede il Comune a spese dei responsabili. Per questi interventi non si applicano specifiche disposizioni regionali sulla vigilanza e sul controllo edilizio.
Le modifiche si applicano anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché non sia ancora stato adottato il provvedimento conclusivo.
Modifiche in materia abitativa
La disciplina dell’intervento pubblico nel settore abitativo è integrata prevedendo che, tra gli strumenti utilizzabili per individuare gli interventi da ammettere a finanziamento, possano essere considerati anche specifici accordi di programma stipulati ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Protezione civile e volontariato
La Regione amplia gli interventi di protezione civile includendo, tra le misure finanziabili in caso di urgenza, anche l’assistenza temporanea a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili.
Sul piano organizzativo, l’organo di revisione dell’Agenzia regionale di protezione civile viene trasformato in un Revisore unico: la nomina spetta alla Regione, il soggetto deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e dura in carica quattro anni. Le precedenti previsioni sul collegio dei revisori sono sostituite dalla figura unica del Revisore.
Proroga di termini in materia ambientale
Vengono prorogate e aggiornate alcune previsioni finanziarie in materia ambientale contenute in precedenti leggi finanziarie regionali.
In particolare:
- la copertura temporale di una misura è estesa dagli anni 2012-2014 agli anni 2012-2016;
- l’importo massimo è innalzato da 8 milioni a 10 milioni;
- un termine fissato a dicembre 2014 è spostato a dicembre 2015.
Canoni per l’utilizzo del demanio idrico
I canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare e devono essere pagati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Se la concessione è rilasciata o scade in corso d’anno, il canone è calcolato per ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
I canoni pari o inferiori all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e vanno corrisposti in unica soluzione all’atto della sottoscrizione del disciplinare per l’intera durata della concessione.
Gli importi annuali sono aggiornati con decorrenza 1 gennaio tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa. La Giunta regionale deve adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente la deliberazione di aggiornamento o rideterminazione dei canoni, nonché l’eventuale individuazione di ulteriori usi o esenzioni; gli atti concessori vigenti si adeguano automaticamente alla nuova misura.
Se la Giunta non provvede entro il termine, si applica la proroga della misura vigente, rivalutata automaticamente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, usando la variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La cauzione minima per le concessioni del demanio idrico è fissata in 250 euro. Sono esentati dal versamento della cauzione gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato ai sensi della legge n. 196 del 2009.
Le nuove regole prevalgono su ogni altra disposizione regionale incompatibile in materia di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per il demanio idrico.
Ripristino di argini golenali dopo l’alluvione 2014
Per consentire il ripristino di argini golenali con funzione di difesa idraulica gravemente danneggiati dall’evento alluvionale verificatosi tra il 9 ottobre e il 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i proprietari sono autorizzati a utilizzare materiale presente nelle immediate vicinanze, nei limiti strettamente necessari.
Gli interessati, d’intesa con i Comuni, predispongono un programma di interventi da approvare con atto della Giunta regionale, che definisce le prescrizioni operative e i quantitativi di materiale utilizzabili. Il materiale prelevato non può essere destinato ad altri scopi; in caso di violazione si applica la sanzione massima prevista dalla disciplina regionale delle attività estrattive.
La vigilanza e l’irrogazione della sanzione spettano alle Province territorialmente competenti.
Subentro statale nell’autostrada Cispadana
Nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti subentri nelle funzioni di concedente dell’autostrada regionale Cispadana, la Regione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, compreso l’eventuale trasferimento allo Stato delle somme disponibili per la realizzazione dell’opera.
Consiglio delle Autonomie locali
Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali, il CAL continua a operare validamente nella composizione transitoria già prevista dalla disciplina regionale precedente.
La composizione di diritto, alla luce della riforma degli enti locali, comprende:
- il Sindaco della Città metropolitana;
- i Presidenti delle Province;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
Ogni componente dispone di un voto. La nomina dei membri di diritto è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, trasmesso al Presidente dell’Assemblea legislativa per la convocazione della prima seduta.
Proroga di efficacia di una disciplina sul compenso degli amministratori pubblici
L’applicazione di una disposizione della legge finanziaria regionale 2010, richiamata in coordinamento con la normativa statale sui compensi, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
Assunzioni a termine nella Regione Emilia-Romagna
La legge modifica il testo unico sul personale regionale riducendo da quindici a dieci il termine di riferimento contenuto nella disciplina delle assunzioni a tempo determinato. Le assunzioni sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, secondo le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica disciplinata con atto congiunto dei due organi.
Per l’accesso agli incarichi è richiesto, oltre alla laurea, il possesso degli altri requisiti previsti per la qualifica; per una delle ipotesi è richiesto che la professionalità sia pluriennale e specifica nelle materie oggetto dell’incarico.
Le selezioni pubbliche devono essere avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Fino al loro completamento, i contratti a tempo determinato in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite ordinario di durata, ma non oltre il 31 gennaio 2016.
Rendicontazione delle spese elettorali
Per i rendiconti delle spese sostenute in occasione delle elezioni regionali del 23 novembre 2014, il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile 2015.
Abrogazioni
Sono abrogati:
- il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale sulla anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati;
- il comma 1-bis dell’articolo 6 della legge istitutiva di AGREA;
- la legge regionale n. 58 del 1982 sull’omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.
L’abrogazione della legge n. 58 del 1982 è però fatta salva per i dipendenti che, prima dell’entrata in vigore della legge in esame, abbiano già maturato il requisito di un anno di servizio previsto dalla disciplina originaria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna. Le misure che richiamano date o annualità specifiche restano comunque limitate ai periodi espressamente indicati nel testo.
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