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Legge

L.R. Emilia-Romagna 8/2015

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VENTASSO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 8/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Disciplina successione in rapporti, personale, regolamenti e regime transitorio, prevede tutele per la montagna e riconosce contributi regionali per 15 anni più un contributo straordinario triennale.

Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione di quattro comuni reggiani

Istituzione del Comune di Ventasso

La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce, dal 1° gennaio 2016, un unico Comune denominato Ventasso mediante fusione dei Comuni contigui di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia. Il nuovo ente comprende l’intero territorio dei comuni soppressi, secondo la cartografia allegata.

Effetti sull’assetto istituzionale e territoriale

Alla data di efficacia della fusione:

  • l’Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta;
  • il nuovo Comune assume la denominazione di Ventasso;
  • il territorio comunale coincide con quello già appartenente ai comuni originari.

La legge prevede anche che il Comune sia disciplinato, per gli aspetti di partecipazione e decentramento, attraverso lo statuto comunale e gli eventuali municipi.

Partecipazione delle comunità locali e municipi

Lo statuto del Comune di Ventasso deve garantire alle comunità di origine, o ad alcune di esse, forme adeguate di partecipazione e decentramento dei servizi.

Lo statuto può inoltre istituire municipi nei territori delle comunità di origine, o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunale possono disciplinarne organizzazione e funzioni, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti stabiliti dalla normativa statale.

Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e del personale

Il Comune di Ventasso succede:

  • nelle posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano;
  • nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni soppressi.

Sono trasferiti al nuovo Comune anche:

  • i beni demaniali e patrimoniali dell’Unione estinta e dei Comuni originari;
  • il personale dell’Unione e dei Comuni soppressi, secondo il regime di continuità lavorativa previsto dal codice civile e dalla disciplina sul pubblico impiego.

Regolamenti, atti generali e disciplina provvisoria

I regolamenti, gli atti amministrativi generali e gli strumenti urbanistici dei Comuni estinti restano in vigore, se compatibili, fino a quando non intervenga il Comune di Ventasso.

Fino all’esecutività dei nuovi regolamenti comunali continuano ad applicarsi:

  • nei territori dei comuni di origine, i regolamenti previgenti per le funzioni e i servizi ancora di competenza comunale;
  • per funzioni o servizi già conferiti, i regolamenti dell’Unione Alto Appennino Reggiano, fino a diversa disciplina del Comune di Ventasso.

Tutela della montagna e funzioni amministrative

La fusione non comporta la perdita dei benefici e degli interventi speciali previsti per i territori montani da normativa europea, statale e regionale.

Ai fini della legge regionale sulla montagna, il Comune di Ventasso è qualificato come Comune montano e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.

Per le funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, come agricoltura, forestazione e assetto idrogeologico, opera la disciplina che attribuisce le competenze all’Unione istituita nell’ambito territoriale ottimale individuato dalla Giunta regionale.

Contributi regionali e agevolazioni finanziarie

La Regione riconosce al Comune di Ventasso un sistema di sostegno specifico per la fusione:

  • contributo annuale costante di 247.500 euro per 15 anni;
  • contributo straordinario in conto capitale di 200.000 euro annui per 3 anni per le spese iniziali.

Per i 10 anni successivi alla costituzione, il Comune:

  • ha priorità assoluta nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali;
  • è equiparato a un’Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative, salvo i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

La Regione può inoltre sostenere il Comune mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dai contributi annuali e straordinari per gli esercizi 2016 e 2017 sono coperti mediante appositi capitoli di bilancio regionale alimentati dal fondo speciale previsto per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Per gli esercizi successivi al 2017, il finanziamento avviene nell’ambito degli stanziamenti autorizzati annualmente secondo la disciplina contabile regionale e il decreto legislativo n. 118 del 2011.

Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo Comune

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni originari devono adottare, d’intesa, i provvedimenti necessari a rendere operativo il Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, assicurando continuità amministrativa e dei servizi ai cittadini.

È inoltre istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai sindaci dei comuni originari, con funzioni di collaborazione con l’organo straordinario del nuovo Comune fino all’elezione degli organi ordinari nella tornata elettorale del 2016.

Sono previste anche regole transitorie per:

  • la decadenza degli organi di revisione contabile dei comuni estinti e dell’Unione, con esercizio provvisorio delle funzioni da parte dell’organo in carica nel comune demograficamente maggiore fino alla nuova nomina;
  • il calcolo del limite degli stanziamenti dell’anno precedente ai fini dell’esercizio provvisorio, basato sulla somma delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dei comuni estinti;
  • la permanenza in carica, fino alla nomina dei successori, dei consiglieri cessati e dei rappresentanti dei comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

Testo integrale

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