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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2015

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per l’Emilia-Romagna la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e gli interventi regionali a favore degli emigrati e dei loro discendenti, in Italia e all’estero: sostegno alle associazioni, iniziative culturali, formative, economiche e di rientro, programmazione triennale e finanziamento. Diverse disposizioni richiamano il 2015-2017 per la copertura iniziale, ma la disciplina generale resta vigente salvo parti abrogate.

Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo

Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo

La legge disciplina le politiche della Regione Emilia-Romagna rivolte agli emiliano-romagnoli residenti all’estero, ai loro familiari e discendenti, nonché agli italiani rientrati in regione. Definisce la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, gli strumenti di programmazione, gli interventi ordinari e straordinari e il sostegno all’associazionismo.

Finalità generali e principi dell’azione regionale

La Regione riconosce gli emiliano-romagnoli nel mondo come componente essenziale della società regionale e come risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione e dei territori di insediamento. Le azioni regionali mirano a rafforzare i legami con i Paesi di emigrazione, anche tramite strumenti informatici, e a valorizzare collaborazione internazionale, dialogo europeo e uso di programmi e risorse dell’Unione europea. La Regione sostiene inoltre il pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli all’estero e dei loro discendenti.

Ambito soggettivo e destinatari

Sono destinatari degli interventi:

  • gli emiliano-romagnoli emigrati all’estero, per nascita o residenza, con le loro famiglie e discendenti; la permanenza all’estero deve di regola essere di almeno due anni, salvo rientro forzato per infortunio, malattia professionale invalidante o eventi socio-politici pericolosi;
  • i cittadini italiani e i loro familiari rientrati da non più di due anni e che riacquisiscano o acquisiscano residenza in un comune dell’Emilia-Romagna;
  • enti locali, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato con sede permanente in regione, attive da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione e iscritte al RUNTS;
  • le associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all’estero iscritte nell’elenco regionale;
  • organismi culturali, sindacali, di categoria, camere di commercio, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, università e istituti scolastici con sede in Emilia-Romagna, se operano in collaborazione con i soggetti previsti dalla legge.

Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo: ruolo e funzioni

La Consulta è l’organo consultivo della Regione per la rappresentanza delle esperienze migratorie e per il coordinamento delle politiche rivolte alle comunità emiliano-romagnole all’estero. Esprime pareri su adeguamenti normativi, promuove studi e ricerche, favorisce il coordinamento delle associazioni e federazioni, approva il piano annuale delle attività e cura il raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente all’estero. Opera in collegamento con CGIE e altri organismi statali e regionali e presenta ogni anno una relazione alla commissione assembleare competente.

Composizione, nomina e funzionamento della Consulta

La Consulta è composta da 36 membri ed è nominata dall’Assemblea legislativa entro cinque mesi dal suo insediamento, con durata coincidente con la legislatura. La composizione prevede rappresentanti istituzionali, delle autonomie locali, delle associazioni del settore, degli emiliano-romagnoli residenti all’estero, dei giovani e delle università regionali, con attenzione alla rappresentanza di genere.

Il funzionamento è affidato anche a un comitato esecutivo, eletto entro sei mesi dall’insediamento, composto dal Presidente, dai due vicepresidenti e da sei componenti, almeno quattro dei quali scelti tra gli emiliano-romagnoli all’estero. La Consulta può riunirsi ordinariamente fino a due volte l’anno e straordinariamente su richiesta dei soggetti previsti; può operare con strumenti informatici e adotta un regolamento interno per disciplinare gli aspetti non previsti dalla legge.

Compiti dei consultori e permanenza in carica

I consultori rappresentano la Regione nelle aree geografiche individuate dalla Consulta e mantengono i rapporti con comunità, associazioni, istituzioni dell’emigrazione, rappresentanze diplomatiche e consolari. Collaborano alla formulazione e all’attuazione del piano triennale e presentano annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato delle collettività rappresentate.

La decadenza interviene se vengono meno il mandato di rappresentanza o la residenza all’estero, oppure in caso di tre assenze ingiustificate; la sostituzione segue le modalità previste per la nomina. Non si possono avere più di due nomine consecutive, salvo i rappresentanti residenti stabilmente all’estero indicati dalla legge.

Conferenze d’area e Conferenza regionale

La Consulta può promuovere conferenze d’area all’estero per rafforzare il collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e favorire la partecipazione ai piani regionali. È prevista anche una specifica conferenza per l’area europea, finalizzata a promuovere l’integrazione tra cittadini residenti negli Stati membri e la conoscenza del diritto dell’Unione.

L’Assemblea legislativa indice almeno una volta per legislatura la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all’estero, come momento di proposta, partecipazione e confronto con istituzioni ed enti interessati al fenomeno migratorio.

Interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero

La Regione promuove attività economiche, formative, culturali e sociali a favore delle comunità emiliano-romagnole all’estero. In particolare sostiene formazione e informazione, stage presso imprese, iniziative economiche e professionali, percorsi scolastici e universitari, collaborazioni tra soggetti regionali e organismi dei Paesi di residenza, diffusione della lingua e della cultura italiana, scambi culturali, informazione sulla legislazione, circolazione di informazioni e cultura, iniziative di solidarietà per persone indigenti, ricerche, borse di studio, premi per tesi e valorizzazione di personalità e realizzazioni artistiche e scientifiche.

Interventi per i rientrati in Emilia-Romagna

Per gli italiani emigrati che rientrano in regione, la legge favorisce l’accesso a misure regionali su imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa, anche mediante studio, consulenza, assistenza e tutoraggio. Nei limiti delle risorse disponibili, la Regione può concorrere alle spese di viaggio e trasporto delle masserizie per il rientro definitivo e alle spese per la traslazione di salme di emigrati o familiari, per soggetti in condizioni di accertata indigenza. La Giunta impartisce direttive ai comuni per raccolta e istruttoria delle domande e definisce importi e modalità di erogazione.

Sostegno all’associazionismo e elenco regionale

La Regione riconosce e valorizza le associazioni che operano con continuità e senza fini di lucro a favore degli emiliano-romagnoli all’estero, delle famiglie e dei discendenti. Presso la Consulta è istituito un elenco regionale delle associazioni e federazioni con sede nei Paesi ospitanti, dotate di statuto democratico e di programma biennale; le federazioni devono comprendere almeno tre associazioni.

L’Assemblea legislativa disciplina i requisiti di iscrizione e, sulla base del piano triennale, concede contributi alle associazioni iscritte, agli enti e associazioni di cui al settore dell’emigrazione regionale e ai soggetti che collaborano per le finalità della legge.

Interventi straordinari e solidarietà internazionale

In caso di calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei Paesi di insediamento, la Giunta può realizzare interventi umanitari e sociali a favore degli emiliano-romagnoli all’estero. Gli interventi sono adottati d’intesa con le autorità statali competenti e previo coinvolgimento della commissione assembleare competente e della Consulta.

Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo e benemerenze

Il 2 luglio è istituita la Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, dedicata alla memoria dell’emigrazione regionale e al rafforzamento dell’identità delle comunità all’estero. Ogni anno il Presidente dell’Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce diplomi di benemerenza a emiliano-romagnoli all’estero o ad altri soggetti distintisi nel campo dell’emigrazione.

Programmazione triennale degli interventi e copertura finanziaria

Il piano triennale degli interventi è approvato dall’Assemblea legislativa su proposta del Presidente della Consulta, con parere della Giunta e della commissione competente. Il piano definisce:

  • misure e modalità di attuazione degli interventi diretti o in collaborazione con altri soggetti;
  • criteri, modalità e misura dei contributi ai soggetti destinatari;
  • aree geografiche e modalità organizzative delle conferenze d’area;
  • risorse da destinare alle attività in Italia e all’estero.

Le risorse necessarie sono poste a carico del bilancio regionale e quantificate con le modalità previste dalla legge. Per il funzionamento della Consulta e del comitato esecutivo si provvede con fondi del bilancio dell’Assemblea legislativa; ai componenti non spettano compensi aggiuntivi né gettoni di presenza, salvo quanto previsto per il Presidente e il vicepresidente indicato dalla legge. Per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 la copertura è assicurata mediante trasferimento delle risorse già stanziate nel bilancio regionale; per gli anni successivi si applicano le regole contabili regionali e statali richiamate dalla norma.

Regime transitorio, abrogazioni e decorrenza

I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati, fino alla conclusione, dalla previgente legge regionale n. 3 del 2006. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore proseguono fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta; entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURERT l’Assemblea legislativa procede all’elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

Sono abrogati la legge regionale n. 3 del 2006, il regolamento regionale n. 6 del 2006 sui compensi e rimborsi della Consulta e l’articolo 45 della legge regionale n. 20 del 2006. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

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