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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA), ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 18 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridisegna per l’Emilia-Romagna il trattamento economico dei consiglieri e il regime dei gruppi assembleari: fissa l’indennità lorda mensile a 5.000 euro, disciplina rimborsi e budget del personale, riorganizza sedi e servizi dei gruppi, introduce limiti e divieti per incarichi e collaborazioni, abroga varie disposizioni previgenti e prevede effetti specifici dalla X legislatura.

Modifiche ai compensi dei consiglieri regionali, ai contributi per i gruppi assembleari e norme transitorie in Emilia-Romagna

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri e al funzionamento dei gruppi assembleari

La legge interviene sul testo unico regionale in materia di Assemblea legislativa e sul sistema dei contributi ai gruppi, con effetti nell’ordinamento dell’Emilia-Romagna. La disciplina risultante ridetermina indennità, rimborsi, dotazioni di personale, utilizzo di sedi e beni, nonché alcune norme transitorie e abrogazioni collegate.

Indennità e rimborsi dei consiglieri

L’indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è fissata in 5.000 euro. Viene inoltre confermata la disciplina della riduzione dell’indennità per le assenze, richiamata dalla nuova rubrica dell’articolo dedicato.

Per le spese connesse all’esercizio del mandato, ai consiglieri è corrisposto per dodici mensilità un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.

Missioni di Presidente, Sottosegretario e componenti della Giunta

Per le missioni nel territorio regionale, al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta è riconosciuto un rimborso mensile forfettario pari al 25% dell’importo previsto per il rimborso spese di mandato dei consiglieri. Il rimborso comprende tutte le spese inerenti la missione, con esclusione delle spese per l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

Le modalità di rimborso sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto.

Sedi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi assembleari

L’Ufficio di Presidenza assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell’edificio sede dell’Assemblea legislativa, una sede adeguata alla consistenza numerica del gruppo. Con spesa a carico del bilancio dell’Assemblea, provvede inoltre ad allestimento, arredo e attrezzatura delle sedi, linee telefoniche e di telecomunicazione, servizi di fotocopiatura e riproduzione, materiali di consumo, nonché strumenti per comunicazione e informazione.

L’Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare per definire le modalità di utilizzo di beni e servizi da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri. I beni mobili assegnati ai gruppi sono inventariati separatamente e affidati ai presidenti dei gruppi, che ne diventano consegnatari responsabili; sono previste regole di riconsegna in caso di cambio del presidente e alla fine della legislatura.

La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli organi monocratici dell’Assemblea legislativa.

Contributi per il personale dei gruppi assembleari

Dal nuovo assetto, i gruppi dispongono del personale necessario per attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione. Il personale assegnato alle strutture di supporto è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica dell’Assemblea e i relativi posti restano indisponibili nell’organico di provenienza fino al rientro nelle strutture ordinarie.

Dalla X legislatura il budget complessivo per il personale di ciascun gruppo è fissato dall’Ufficio di Presidenza entro un tetto massimo parametrato al costo di un’unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere del gruppo, con decurtazioni per le cariche istituzionali più rilevanti e per i consiglieri con ufficio di supporto o che siano assessori o Sottosegretari. Il contributo non può essere destinato ad altre finalità e il personale dei gruppi è solo quello acquisito con tale budget.

Sono previsti aumenti del budget entro le risorse liberate dalle decurtazioni e nei limiti fissati dal parametro della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012, con regole specifiche per gruppi di uno o due consiglieri.

Incarichi, collaborazioni, tirocini e limiti soggettivi

I gruppi possono chiedere all’Ufficio di Presidenza incarichi a tempo determinato, rapporti di collaborazione e consulenza ai sensi della legge regionale n. 43 del 2001, e attivazione di tirocini. L’individuazione del soggetto resta rimessa al presidente del gruppo, nel rispetto dell’intuitu personae. Per consulenze e collaborazioni è richiesta una relazione finale sul risultato prodotto.

È vietato instaurare tali rapporti con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado dei consiglieri regionali. Sono inoltre esclusi rapporti onerosi con parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali di altre Regioni e candidati nel periodo elettorale fino alla proclamazione degli eletti.

Programmazione annuale, pubblicità e controlli interni

Entro il 15 dicembre di ogni anno, i presidenti di gruppo devono trasmettere all’Ufficio di Presidenza una programmazione annuale con l’indicazione delle risorse da impiegare per contratti, incarichi, assegnazioni di personale e tirocini per l’anno successivo. La gestione amministrativa del personale dei gruppi è affidata al competente servizio dell’Assemblea.

I rapporti di lavoro con i gruppi devono essere pubblicati sul sito web dell’Assemblea in forme analoghe a quelle previste per le strutture ordinarie.

Criteri di utilizzo delle risorse per il personale

Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali del gruppo e riconducibili all’attività istituzionale e all’esercizio delle funzioni politiche collegate. I contributi per il personale possono coprire anche comando da altra amministrazione, emolumento unico per personale regionale assegnato, contratti a tempo determinato, incarichi di collaborazione e consulenza, formazione, convegni, congressi, missioni, nonché oneri assicurativi e previdenziali.

Riparto dei contributi e gruppo misto

All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo dalla data di insediamento dell’Assemblea. Successive variazioni nella composizione dei gruppi comportano l’adeguamento dei contributi dal primo giorno del mese successivo alla variazione. Se è presente il gruppo misto, i contributi sono ripartiti in misura proporzionale tra i suoi componenti.

Avanzo di amministrazione dei gruppi

L’eventuale avanzo di amministrazione derivante da contributi per spese di personale non utilizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato nel bilancio dell’Assemblea legislativa.

Interventi sulla disciplina del personale regionale

Viene modificata la legge regionale sull’organizzazione e i rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna per stabilire che i gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, possono chiedere all’Assemblea legislativa incarichi a tempo determinato, contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogati diversi articoli e commi della normativa previgente sui trattamenti indennitari e sui gruppi assembleari, oltre ad alcune disposizioni della legge istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti. Dalla X legislatura ai consiglieri neoeletti o rieletti non spetta l’indennità di fine mandato; per i consiglieri della IX legislatura essa va corrisposta all’inizio della X legislatura secondo la disciplina previgente.

Alla cessazione della IX legislatura, i beni durevoli acquistati dai gruppi con i contributi dell’Assemblea e risultanti dall’ultimo rendiconto passano al patrimonio dell’Assemblea legislativa.

Destinazione dei risparmi

Nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dalla legge, per la X legislatura la Regione deve adottare provvedimenti per finanziare politiche di sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell’imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale. La Giunta, su indirizzo dell’Assemblea legislativa, definisce modalità e criteri di destinazione delle risorse.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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