L.R. Emilia-Romagna 11/2015
NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 11/2015 promuove inclusione, pari opportunità e accesso ai servizi per rom e sinti, con una Strategia regionale su abitare, salute, istruzione-formazione-lavoro e un tavolo tecnico. Abroga la precedente legge sulle minoranze nomadi, ma mantiene transitoriamente le regole per il solo mantenimento delle aree sosta esistenti finché non siano superate.
Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti
Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti
La legge disciplina in Emilia-Romagna un insieme di interventi per favorire l'inclusione sociale di rom e sinti, contrastare discriminazioni e programmare azioni coordinate nei settori abitativo, sanitario, educativo, formativo e lavorativo. Il provvedimento sostituisce la precedente disciplina sulle minoranze nomadi, ma conserva alcune regole transitorie per la gestione delle aree sosta esistenti.
Principi generali e finalità
La Regione orienta la propria azione ai principi costituzionali e agli strumenti internazionali ed europei richiamati nel testo, con l’obiettivo di:
- rimuovere condizioni di esclusione sociale e stigmatizzazione;
- promuovere pari opportunità per le comunità rom e sinte;
- riconoscere identità culturali e sociali, sostenendo autonomia e responsabilizzazione nel rispetto della normativa vigente.
La Regione favorisce inoltre l’accesso ai servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazioni dirette o indirette, anche tramite il centro regionale sulle discriminazioni.
L’attuazione avviene in raccordo con comuni e unioni di comuni, Difensore civico regionale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Prefettura di Bologna, Ufficio scolastico regionale, parti sociali e terzo settore, promuovendo anche il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunità interessate.
Strategia regionale per l’inclusione
La Giunta regionale adotta la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti, previa acquisizione dei pareri e delle consultazioni previste con organi e organismi regionali e locali competenti.
La Strategia è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi e si articola in quattro assi prioritari:
- abitare;
- salute;
- educazione e istruzione;
- formazione e lavoro.
Gli interventi sono declinati anche in prospettiva di genere e si raccordano con il Piano sociale e sanitario e con gli ordinari strumenti di programmazione regionale.
La Strategia costituisce il quadro di riferimento per la programmazione territoriale, individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, con particolare attenzione al superamento progressivo delle aree sosta. La programmazione locale avviene nell’ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere.
La Regione e gli enti locali promuovono la formazione e il coinvolgimento di mediatori culturali, anche appartenenti alle comunità rom e sinte, e di operatori nei diversi ambiti di intervento.
È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive per predisposizione, monitoraggio e aggiornamento della Strategia. La partecipazione è gratuita, senza gettoni di presenza né rimborsi spese.
Soluzioni abitative
La disciplina abitativa mira a favorire autonomia, emancipazione e integrazione sociale nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali, in condizioni di parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli.
In particolare, Regione, comuni e unioni di comuni:
- sostengono il superamento delle grandi aree sosta, considerate fonti di esclusione e discriminazione;
- promuovono soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, come le microaree familiari pubbliche e private;
- promuovono il passaggio alle forme abitative convenzionali;
- sostengono iniziative di autocostruzione e auto recupero, inserite in percorsi di autonomia socio-economica e abitativa.
Le microaree familiari sono disciplinate da un atto della Giunta regionale, che definisce requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie in materia di dignità, salubrità, igiene, sicurezza, accessibilità e integrazione.
La loro realizzazione è subordinata a un programma comunale che individua le aree idonee, nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dalla legge urbanistica regionale. Il programma è soggetto a verifica di assoggettabilità ambientale e non comporta variazioni della classificazione urbanistica né mutamenti della destinazione d’uso delle unità eventualmente utilizzate.
L’atto regionale disciplina anche il riuso delle microaree realizzate senza titolo prima dell’entrata in vigore della legge e acquisite al patrimonio comunale.
Per sostenere gli interventi, la Regione può concedere contributi a comuni e unioni di comuni, con priorità a quelli che definiscono la programmazione territoriale. Tale programmazione può includere servizi pubblici a favore delle microaree in area rurale, come raccolta differenziata e trasporto scolastico. Di norma i costi di realizzazione, gestione o uso sono posti a carico dei destinatari, salvo misure correlate alla capacità economica degli stessi.
Tutela della salute
La Regione promuove educazione alla salute e stili di vita sani e garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo la normativa vigente e in base alla specifica condizione giuridica delle persone rom e sinte.
Le aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai consultori familiari e ai servizi vaccinali, con particolare attenzione a:
- procreazione responsabile;
- gravidanza;
- nascita;
- puerperio.
La Regione assicura equità di accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche mediante équipe multiprofessionali della rete territoriale, integrate con i servizi sociali comunali, e promuove formazione integrata per migliorare la relazione di cura in contesti pluriculturali.
Educazione, istruzione, formazione e lavoro
La Regione favorisce la parità di accesso a educazione, istruzione scolastica e universitaria, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, servizi regionali per il lavoro e politiche attive del lavoro.
L’obiettivo è sostenere il successo scolastico e formativo e il positivo inserimento lavorativo, anche mediante:
- programmazione di servizi educativi, scolastici e formativi coerente con inclusione e integrazione;
- accesso non discriminatorio alle opportunità formative;
- misure individualizzate e personalizzate;
- riconoscimento delle competenze acquisite in esperienze lavorative e formative pregresse;
- percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro tramite cooperazione sociale e progetti personalizzati.
La Strategia regionale deve inoltre prevedere azioni per favorire l’esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti, l’emersione del lavoro irregolare e l’avvio di lavoro autonomo, anche con sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile.
Modifiche alla disciplina sullo spettacolo viaggiante
La legge modifica la normativa regionale in materia di spettacolo, attribuendo a comuni e unioni di comuni, nell’ambito delle aree comunali disponibili per circhi, spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, la competenza a realizzare aree di sosta temporanee per gli operatori di spettacolo viaggiante.
Gli enti locali regolano con propri atti:
- accesso;
- utilizzo;
- concorso ai costi.
Controllo e valutazione
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati.
La Giunta presenta con cadenza triennale una relazione alla commissione assembleare competente, contenente informazioni su:
- attività svolte;
- soggetti coinvolti;
- effetti conseguiti;
- elementi utili all’aggiornamento della Strategia regionale.
Per la valutazione la Regione si raccorda con le amministrazioni competenti e può avvalersi del contributo del tavolo tecnico regionale.
Aspetti finanziari
Per l’esercizio 2015 gli oneri derivanti dalle misure abitative sono coperti mediante appositi capitoli di bilancio finanziati con il fondo speciale indicato nella legge. La Giunta può adottare le variazioni di bilancio necessarie.
Per gli esercizi successivi al 2015, il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati secondo la normativa contabile regionale e statale richiamata.
Abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga la precedente legge regionale n. 47 del 1988 sulle minoranze nomadi.
Tuttavia:
- fino al superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, solo per il loro mantenimento, gli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge abrogata;
- i procedimenti amministrativi per contributi già avviati ai sensi dell’articolo 15 della legge abrogata restano disciplinati dalla medesima normativa fino alla loro conclusione.
Ambito territoriale e applicazione
La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna e opera nell’ambito delle competenze regionali e locali richiamate dalla legge.
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