Sentenza del 02/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - Onere della prova da parte di Equitalia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe cartelle di pagamento impugnate devono essere annullate quando Equitalia non fornisce una prova idonea e documentata della regolare notifica al contribuente. La mera allegazione dell'avvenuta notifica, senza la relativa documentazione, non è sufficiente a dimostrare la conoscenza legale dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità delle cartelle di pagamento deducendo, in sostanza, l'assenza o l'irregolarità della loro notifica. L'onere di dimostrare l'avvenuta notifica in modo rituale grava sull'ente esattore, che deve produrre documentazione idonea, come la relata di notifica, l'avviso di ricevimento o altra prova legalmente valida.
Norme richiamate
Norme in materia di notificazione delle cartelle di pagamento
La notifica della cartella è necessaria affinché l'atto produca effetti nei confronti del contribuente. L'agente della riscossione deve dimostrare documentalmente che la notifica è stata eseguita secondo le forme previste dalla legge.
Principio generale sull'onere della prova
Chi afferma di aver notificato un atto deve fornire la prova dell'avvenuta notifica. Nel giudizio di impugnazione, spetta quindi all'ente esattore dimostrare la regolarità della procedura notificatoria.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la notifica di una cartella, l'ente esattore deve produrre la documentazione che dimostri data, modalità e destinatario della notifica.
- La semplice indicazione nei registri dell'ente o una generica affermazione di avvenuta notifica, senza relata, ricevuta o altra prova equivalente, può non essere sufficiente.
- Se l'ente non dimostra la rituale notifica, la cartella può essere annullata per mancata conoscenza legale dell'atto, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale del tributo.
- La valutazione concreta dipende dalla documentazione prodotta e dalla specifica modalità di notifica utilizzata; l'assenza della prova notificatoria non equivale automaticamente all'inesistenza del debito, ma impedisce normalmente di far valere la cartella nei confronti del contribuente.
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