L.R. Lombardia 7/2009
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia il Piano regionale della mobilità ciclistica e i piani provinciali e comunali, promuovendo reti ciclabili, intermodalità, sicurezza, velostazioni, manutenzione e iniziative di educazione/servizi per cicloturisti. Prevede contributi regionali con priorità ai piani approvati e finanziamento subordinato alla compartecipazione dei soggetti attuatori. Abroga la l.r. 65/1989 e reca una norma finanziaria per il solo esercizio 2009.
Sviluppo della mobilità ciclistica in Lombardia
Sviluppo della mobilità ciclistica in Lombardia
La legge regionale disciplina gli strumenti di pianificazione, gli interventi e i criteri di promozione della mobilità ciclistica nel territorio lombardo. L’obiettivo è realizzare una rete ciclabile regionale integrata con la mobilità collettiva, migliorando sicurezza, fruibilità del territorio e intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.
Finalità e obiettivi generali
La Regione Lombardia orienta la propria azione alla creazione di una rete ciclabile regionale, in coerenza con il Piano paesaggistico regionale e con la normativa statale sul finanziamento della mobilità ciclistica. La promozione riguarda sia l’ambito urbano sia quello extraurbano e mira a:
- favorire l’intermodalità;
- migliorare la fruizione del territorio;
- garantire maggiore sicurezza nell’uso della bicicletta;
- promuovere percorsi ciclabili e ciclopedonali;
- sostenere interventi di moderazione del traffico per la coesistenza tra utenti motorizzati e non motorizzati.
Piano regionale della mobilità ciclistica
Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua il sistema ciclabile di scala regionale, tenendo conto della struttura territoriale, dello sviluppo urbanistico, dei sistemi naturali e, in particolare, di fiumi, laghi, parchi regionali e grandi poli attrattori. Esso costituisce elemento di connessione e integrazione dei sistemi provinciali e comunali.
Per la ciclomobilità extraurbana il Piano persegue tre linee strategiche principali:
- creazione di circuiti collegati alla mobilità collettiva;
- realizzazione di una rete interconnessa, protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonabili in aree di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con punti di ristoro;
- sviluppo di percorsi dedicati e strutture di supporto in ambiente rurale e montano.
Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed è aggiornato di norma ogni tre anni. La sua elaborazione avviene tramite concertazione con i soggetti attuatori e con le associazioni che promuovono l’uso della bicicletta.
Riconversione di infrastrutture dismesse e intermodalità
Il Piano può individuare, mediante intese con gli enti interessati, la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali di:
- sedimi di tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
- sedimi di tratte stradali, comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
- argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali, navigli e laghi, se utilizzabili, e tracciati di acquedotti dismessi, ove compatibili;
- ponti dismessi e altri manufatti stradali.
Per le tratte ferroviarie dismesse, la Regione promuove anche il recupero delle stazioni e dei caselli presenti sulla tratta, destinabili, previo adeguamento funzionale, a strutture ricettive, di assistenza o punti di ristoro per cicloturisti. Inoltre, promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico locale per il trasporto combinato di passeggeri e biciclette su mezzi ferroviari e metropolitani.
Pianificazione provinciale e comunale
Province e comuni devono redigere piani strategici per la mobilità ciclistica, tenendo conto, rispettivamente, del Piano regionale e dei piani di livello superiore, ove vigenti. I piani provinciali programmano gli interventi a scala sovracomunale, mentre quelli comunali operano a livello locale, nel quadro della normativa statale e della l.r. 12/2005.
I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale come componente delle reti di livello superiore e ne prevedono la connessione con i principali attrattori di traffico. In ambito provinciale i riferimenti sono, tra gli altri, centri scolastici, centri commerciali, distretti industriali e mobilità pubblica; in ambito comunale assumono rilievo il sistema scolastico, le aree industriali, la mobilità pubblica e gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico.
Gli obiettivi strategici della ciclomobilità sono differenziati:
- in ambito extraurbano: quelli fissati per il Piano regionale;
- in ambito urbano: incremento della rete esistente, sua messa in rete, sicurezza anche tramite segnalazione, connessione con la mobilità collettiva.
Tipologie di interventi ammessi
Gli interventi regionali possono riguardare la progettazione, realizzazione e promozione di reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali, nonché di itinerari turistici e delle infrastrutture connesse.
Sono inoltre previste, tra le possibili azioni:
- sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- infrastrutture per la sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
- parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e centri di noleggio per biciclette, soprattutto presso nodi intermodali e strutture pubbliche;
- segnaletica verticale e orizzontale specifica e segnaletica integrativa per gli itinerari ciclabili;
- strutture mobili e infrastrutture per l’intermodalità fra biciclette e trasporto pubblico;
- intese con operatori ferroviari e gestori delle infrastrutture ferroviarie per favorire l’intermodalità, compresi parcheggi bici in stazione e trasporto della bicicletta al seguito;
- intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta e per il trasporto delle biciclette sui mezzi;
- servizi di biciclette a noleggio;
- conferenze, attività culturali e iniziative educative a sostegno della cultura della bicicletta;
- servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti turistici;
- cartografia specializzata, anche elettronica;
- ulteriori interventi per lo sviluppo e la sicurezza del traffico ciclistico, inclusi punti di manutenzione e attività informative sull’uso di protezioni come abbigliamento e casco.
Nel quadro del Piano regionale della mobilità e dei trasporti, almeno il 10% dei posti auto previsti deve essere riservato, in modo adeguatamente attrezzato, al parcheggio di biciclette.
Soggetti attuatori e collaborazione con privati
Sono soggetti attuatori principali province, comuni, enti gestori di parchi regionali e locali e comunità montane. Essi devono adottare ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere gli interventi previsti, anche mediante collaborazione con privati e con adeguate forme di concertazione, inclusi gli accordi di programma.
I soggetti privati, previo accordo con gli enti pubblici competenti, possono installare strutture attrezzate per integrare trasporto pubblico e bicicletta e promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.
Disposizioni specifiche per i comuni
I comuni sedi di stazioni ferroviarie, autostazioni di corrispondenza o stazioni metropolitane devono prevedere, in prossimità di tali infrastrutture, velostazioni o adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale servizio di noleggio biciclette.
Per la realizzazione di tali strutture, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche. Se non gestiscono direttamente le velostazioni, devono assegnarne prioritariamente la gestione a cooperative sociali.
I comuni devono inoltre inserire nei regolamenti edilizi norme per prevedere:
- spazi comuni per il deposito di biciclette negli edifici residenziali, terziari o produttivi;
- spazi comuni per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.
Negli edifici di edilizia residenziale pubblica deve comunque essere consentito il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.
Gestione e manutenzione delle infrastrutture ciclabili
La manutenzione dei tracciati e dei percorsi realizzati in attuazione del Piano regionale, così come di quelli già esistenti, grava sugli enti proprietari nel cui territorio il percorso insiste. Nei casi in cui i tracciati interessino più comuni, gli accordi di programma devono ripartire anche i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Regione assicura contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta regionale. La Giunta detta inoltre criteri per la concessione di contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria ai soggetti che prevedono infrastrutture ciclabili nella propria pianificazione territoriale.
Finanziamento, priorità e incentivi
La Regione definisce annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi e le modalità di erogazione, attribuendo priorità agli interventi inseriti nel Piano regionale e nei piani provinciali e comunali.
Il finanziamento regionale è subordinato alla compartecipazione dei soggetti attuatori.
La Regione promuove inoltre interventi di settore per potenziare la rete ciclopedonale e aumentare l’uso della bicicletta, favorisce l’utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli degli enti del sistema regionale, e incentiva le iniziative delle imprese volte ad aumentare l’uso della bicicletta da parte dei dipendenti.
Abrogazione e disciplina transitoria
Dall’entrata in vigore della legge è abrogata la l.r. 27 novembre 1989, n. 65, già dedicata agli interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.
Il testo segnala il rinvio al testo coordinato della l.r. 65/1989 con le modifiche intervenute, ma la disciplina sostanziale oggi da considerare è quella introdotta dalla presente legge regionale.
Norma finanziaria
Per gli interventi in conto capitale è autorizzata per l’esercizio 2009 una spesa di 4.500.000 euro, coperta mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa dell’UPB relativa alla riqualificazione e allo sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale.
Le spese di comunicazione trovano copertura nei limiti degli stanziamenti annuali previsti per l’azione di comunicazione interna ed esterna. Il bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011 è conseguentemente modificato con incremento e riduzione delle pertinenti unità previsionali di base.
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