R.R. Lombardia 1/2009
Regolamento attuativo previsto dalla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 'Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Lombardia che disciplina pubblicità, presentazione delle candidature, pareri del Comitato tecnico consultivo, comunicazioni al Consiglio regionale e obblighi conseguenti a nomina/designazione, inclusi accettazione, incompatibilità, decadenza e revoca. Prevede scadenze e adempimenti specifici, con pubblicazioni periodiche e termini ravvicinati per candidature, controlli e comunicazioni.
Regolamento attuativo sulle nomine e designazioni regionali della Regione Lombardia
Regolamento attuativo sulle nomine e designazioni regionali
Il regolamento attua la l.r. Lombardia 10 dicembre 2008, n. 32 sulla disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione. Definisce modalità di pubblicità, presentazione delle candidature, verifica dei requisiti, obblighi successivi alla nomina e flussi informativi verso il Consiglio regionale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le nomine e designazioni previste dalla legge regionale di riferimento e i relativi adempimenti procedurali. Si applica nell’ambito dell’ordinamento regionale lombardo e disciplina sia la fase antecedente alla scelta dei nominati sia gli obblighi successivi all’adozione del provvedimento.
Pubblicità delle vacanze e delle nomine
L’elenco delle nomine e designazioni in scadenza è pubblicato sul BURL con cadenza quadrimestrale dalla Direzione centrale competente. Per ciascuna posizione l’elenco deve indicare:
- numero dei rappresentanti regionali da nominare;
- durata dell’incarico;
- requisiti richiesti.
L’elenco è trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della pubblicazione. Entro la fine di febbraio di ogni anno sono pubblicate sul sito istituzionale le nomine e designazioni effettuate nell’anno precedente, le relative scadenze e gli elenchi delle candidature.
Presentazione delle candidature
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, da ordini e collegi professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.
Per promuovere le pari opportunità, i soggetti legittimati a presentare candidature per organismi collegiali devono proporre nominativi di persone di entrambi i generi.
Le candidature vanno presentate al protocollo regionale entro 45 giorni prima della scadenza del termine per la nomina o designazione. Se il termine cade in giorno festivo o prefestivo, slitta al giorno successivo. La proposta, sottoscritta dal proponente e indirizzata al Presidente della Regione, deve contenere la dichiarazione dell’interessato su:
- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- curriculum professionale in formato europeo;
- rapporti intercorrenti o pregressi con la Regione e con gli enti indicati dalla normativa regionale richiamata;
- disponibilità ad accettare l’incarico;
- insussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge;
- disponibilità a ricevere comunicazioni per via amministrativa.
Se i dati sono incompleti, gli uffici chiedono l’integrazione fissando un termine in ragione dell’urgenza. Il Presidente comunica alla Giunta le candidature pervenute, consentendo alla Giunta di integrare l’elenco delle proposte.
Comitato Tecnico Consultivo
Il Comitato Tecnico Consultivo esprime sulle candidature un parere non vincolante circa il possesso dei requisiti previsti da leggi, regolamenti e atti istitutivi degli organismi interessati, nonché circa eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.
Composizione, durata e funzionamento sono stabiliti dalla deliberazione di costituzione della Giunta regionale. Il Comitato è convocato di norma entro 15 giorni dalla scadenza della nomina o designazione ed è presieduto dal componente indicato dalla Giunta. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione centrale competente.
Obblighi successivi alla nomina o designazione
Le nomine o designazioni devono essere comunicate entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento, indicando anche il responsabile del procedimento. Il soggetto nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, deve accettare l’incarico dichiarando:
- l’insussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge;
- l’inesistenza o cessazione delle cause di incompatibilità;
- l’inesistenza o cessazione dei conflitti di interesse e gli eventuali cumuli di incarichi;
- i dati previsti dalla normativa regionale in materia di trasparenza patrimoniale richiamata dal regolamento.
L’accettazione è trasmessa alla Direzione centrale competente o sottoscritta presso i relativi uffici. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. I soggetti nominati o designati devono inoltre dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute secondo la normativa regionale richiamata. Durante il mandato, l’interessato deve comunicare eventuali sopravvenienze di incompatibilità, conflitti di interesse o condizioni ostative entro 10 giorni dall’evento o dalla conoscenza dello stesso.
Decadenza
La decadenza è dichiarata dall’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione nei casi previsti dalla legge regionale. Nei casi di avvio della procedura per alcune ipotesi specifiche, la Direzione centrale competente comunica all’interessato l’avvio del procedimento.
Per le ipotesi di incompatibilità, conflitto di interesse o cumulo di incarichi, la Direzione centrale invita l’interessato a rimuovere le cause entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; se non vi provvede, la procedura di decadenza deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine intimato. I provvedimenti di decadenza sono ricompresi nelle pubblicazioni periodiche previste dal regolamento.
Revoca
La revoca è disposta dall’organo che ha conferito la nomina o designazione nei casi previsti dalla legge regionale. Al sopravvenire di una causa prevista dalla legge, l’organo competente contesta la condotta e diffida l’interessato a interrompere i comportamenti entro un termine congruo. Se la situazione non viene rimossa, la revoca è adottata con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato nella diffida.
Anche i provvedimenti di revoca sono oggetto delle pubblicazioni periodiche previste dal regolamento.
Comunicazioni al Consiglio regionale
Le nomine e designazioni sono comunicate al Consiglio regionale dalla Direzione centrale competente contestualmente alla comunicazione all’interessato. Inoltre, per le finalità previste dalla legge regionale, il Presidente della Regione, all’inizio della legislatura e comunque entro 30 giorni dalla costituzione delle commissioni consiliari, trasmette l’elenco nominativo dei soggetti audibili dalle commissioni.
Nel corso della legislatura, la Direzione centrale competente comunica al Consiglio ogni nuova nomina o elezione entro 5 giorni dall’accettazione dell’incarico.
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