Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 6/2009

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 6/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ne definisce funzioni, poteri, raccordi istituzionali e copertura finanziaria. Parte della disciplina su struttura, commissione consultiva e altri articoli è stata poi abrogata o riformata; la norma sul finanziamento rinvia al bilancio regionale per l’esercizio 2018 e successivi.

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

La legge della Regione istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con il compito di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti delle persone minori di età. L’assetto è costruito in coerenza con la normativa costituzionale, statale e internazionale, in particolare con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.

Natura e autonomia dell’ufficio

Il Garante opera con piena autonomia organizzativa e amministrativa, indipendenza di giudizio e di valutazione, senza controlli gerarchici o funzionali. Nell’interesse esclusivo dei minori, coopera e si raccorda con il Garante nazionale e con i garanti delle altre regioni, ove istituiti. La disciplina della struttura organizzativa e della commissione consultiva è stata successivamente incisa da modifiche normative regionali.

Funzioni di promozione, vigilanza e segnalazione

Il Garante svolge un ampio insieme di funzioni di impulso, monitoraggio e tutela. Tra queste rientrano la promozione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in occasione della giornata per i diritti dell’infanzia; la verifica dell’applicazione in ambito regionale delle convenzioni e delle norme nazionali e regionali a tutela dei minori; la segnalazione di fenomeni di esclusione sociale, discriminazione, abuso, sfruttamento e situazioni di rischio o reato; il raccordo con i servizi sociali e con le autorità competenti per gli interventi necessari.

Ambiti specifici di intervento

L’attività del Garante riguarda anche:

  • evasione ed elusione dell’obbligo scolastico, in collaborazione con il sistema scolastico e gli organi di vigilanza;
  • contrasto al lavoro minorile e ad altre forme di sfruttamento;
  • minori scomparsi, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati e ai minori abbandonati;
  • prevenzione di abuso, tratta, sfruttamento sessuale, pedopornografia, turismo sessuale, espianto di organi e mutilazioni genitali femminili;
  • vigilanza sulla comunicazione radiotelevisiva, stampa, audiovisivi e telematica sotto il profilo della rappresentazione dell’infanzia;
  • raccolta di segnalazioni su violazioni di diritti dei minori in famiglia, scuola, strutture di cura, sportive e in contesti di collocamento disposto dall’autorità giudiziaria;
  • tutela nei casi di conflitto di interesse tra minori e titolari della responsabilità genitoriale;
  • formulazione di proposte e pareri non vincolanti su atti regionali e programmatici locali;
  • collaborazione con osservatori regionali e iniziative a favore di minori malati e delle loro famiglie.

Modalità di intervento e limiti

Gli interventi del Garante sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, salvo i casi relativi ai conflitti di interesse tra minore e chi esercita la responsabilità genitoriale. Negli ultimi tre mesi del mandato il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge solo le attività istituzionali ordinarie e indispensabili.

Attività di tutela e curatela

La legge prevede la promozione della cultura della tutela e della curatela, anche attraverso corsi di formazione, e attribuiva al Garante attività di consulenza in materia; tale disciplina è stata successivamente abrogata.

Poteri operativi

Nell’esercizio delle funzioni il Garante può visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private che ospitano minori fuori famiglia; verificare l’adempimento di prescrizioni dei tribunali per i minorenni; raccomandare misure per migliorare l’attività amministrativa; segnalare omissioni dei servizi sociali o delle unità di offerta; intervenire nei procedimenti amministrativi, anche per assicurare conoscenza degli atti e rispetto di procedure e tempi ragionevoli nei procedimenti civili minorili che riguardano figli o nipoti dei soggetti interessati. L’articolo sui poteri è stato poi abrogato.

Struttura organizzativa e collaborazioni

La legge prevedeva una struttura organizzativa dell’Ufficio del Garante, successivamente modificata da interventi normativi regionali. Per l’esercizio delle funzioni il Garante può avvalersi della collaborazione di professionisti specializzati, associazioni del privato sociale e del terzo settore, ricercatori e istituti universitari tramite convenzioni, del Difensore regionale, degli osservatori regionali, degli assessorati competenti, delle ASL e delle AO, nonché della polizia locale.

Clausola valutativa e relazione annuale

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge sulla base di una relazione annuale del Garante, che descrive lo stato di attuazione delle funzioni, gli interventi realizzati, le risorse impiegate, gli esiti, le criticità, le collaborazioni istituzionali e l’entità delle violazioni dei diritti dei minori sul territorio. Dopo l’esame in commissione, il Consiglio adotta le determinazioni conseguenti; relazione e documenti conclusivi sono pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale.

Programmazione e copertura finanziaria

Il Garante predispone annualmente un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario; l’Ufficio di presidenza, sentito il Garante, determina le risorse da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. Le spese sono coperte con gli stanziamenti del bilancio regionale indicati per la Missione 01, Programma 01, Titolo 1, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.