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Legge

L.R. Lombardia 8/2009

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia la vendita, nei locali dell’impresa artigiana o in spazi adiacenti, di alimenti di propria produzione destinati al consumo immediato. Prevede comunicazione al Comune, rispetto di regole igienico-sanitarie, orari, obblighi informativi e sanzioni. Sono introdotte tutele particolari per aree soggette a programmazione comunale e norme transitorie per attività già avviate.

Vendita al consumo immediato di prodotti alimentari da parte di imprese artigiane

Vendita di prodotti alimentari artigianali per consumo immediato

La disciplina regionale lombarda regola la vendita al pubblico, da parte di imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare, di alimenti di propria produzione destinati al consumo immediato. L’attività è ammessa solo come accessoria e strumentale rispetto alla produzione/trasformazione e si svolge nel rispetto delle competenze regionali e comunali.

Ambito di applicazione e modalità di svolgimento

La vendita può avvenire nei locali di produzione, in quelli adiacenti o in entrambi, compresi gli spazi esterni al locale in cui si svolge l’attività artigianale, utilizzando gli arredi dell’azienda ma senza servizio o assistenza di somministrazione. È inoltre vietata, in tali spazi, la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa, salvo presentazione di DIAP ai sensi della disciplina regionale richiamata.

Programmazione comunale e aree tutelate

Per l’avvio dell’attività, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, la vendita è soggetta alla programmazione comunale prevista dalla legge regionale sul commercio e fiere. Il Comune, nell’adottare tale programmazione, sente le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nell’ambito di questa programmazione i Comuni possono introdurre limiti di distanza solo per motivate esigenze di sicurezza stradale, gestione del traffico, quiete e sicurezza pubblica, ordine pubblico e ambiente urbano, non per limitare la concorrenza.

Comunicazione di avvio e requisiti ulteriori

L’attività è soggetta a previa comunicazione al Comune in cui si svolge. Nelle zone sottoposte a tutela, la comunicazione deve attestare anche il rispetto dei criteri qualitativi previsti dalla programmazione comunale. Per cittadini di Paesi non UE e dell’Unione Europea, la comunicazione deve attestare il possesso di uno dei documenti previsti dalla normativa regionale richiamata; in mancanza, il documento deve essere ottenuto entro sei mesi. Le regole sulla conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 si applicano alle comunicazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale di revisione normativa ordinamentale 2024.

Norme igienico-sanitarie, sicurezza alimentare e inquinamento acustico

L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, nonché della disciplina sull’inquinamento acustico prevista dalle leggi statali e regionali e dai relativi provvedimenti attuativi.

Orari e obblighi di pubblicità

Gli orari di apertura e chiusura sono liberamente determinati dall’imprenditore, ma devono collocarsi nella fascia tra le 6:00 e l’1:00 del giorno successivo, salvo deroghe motivate del Comune, sentite le associazioni di categoria. Gli operatori devono esporre cartelli con gli orari, l’elenco delle materie prime utilizzate e l’indicazione dei prodotti eventualmente congelati; tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi, devono essere rese anche in lingua italiana.

Sanzioni e poteri del Comune

Le violazioni delle regole su attività, vendita nei locali e bevande, comunicazione, orari e pubblicità sono punite con sanzione amministrativa da 150 a 1.000 euro. In caso di reiterazione, il Comune può sospendere temporaneamente l’attività per non più di tre mesi. Il Comune riceve il rapporto sanzionatorio, applica le sanzioni e introita i proventi; restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ove applicabili.

Monitoraggio e regime transitorio

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione biennale sull’attuazione della legge, con eventuali criticità e osservazioni di Comuni, imprese e consumatori. Le imprese già attive alla data di entrata in vigore della legge dovevano presentare la comunicazione di avvio entro il 31 dicembre 2009.

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