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Legge

L.R. Lombardia 3/2009

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Normativa regionaleL.R. Lombardia 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia l’espropriazione per pubblica utilità per opere pubbliche o di pubblico interesse non statali, integrando il TUE. Regola autorità espropriante, vincoli urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità, notifiche, indennità, infrastrutture energetiche, commissioni provinciali e transitorio. È in parte superata da norme successive, ma resta rilevante per la disciplina generale non abrogata.

Norme regionali lombarde sull'espropriazione per pubblica utilità

Norme regionali lombarde in materia di espropriazione per pubblica utilità

La legge disciplina, nel territorio della Lombardia, l’espropriazione di beni immobili e di diritti reali immobiliari per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non rientranti nella competenza statale. La disciplina regionale opera nel rispetto del TUE e, per quanto non regolato espressamente, rinvia alle disposizioni statali.

Ambito di applicazione e rapporti con il diritto statale

La legge si applica alle espropriazioni, anche a favore di privati, quando siano funzionali a opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire in Lombardia. Sono richiamati i principi del TUE e quelli desumibili dalle leggi statali. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, trova applicazione la normativa statale sull’espropriazione.

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati solo se ciò consente di perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore rispetto alla precedente destinazione. Tale valutazione deve essere accertata dall’autorità espropriante, d’intesa con gli enti pubblici interessati, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario.

Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni

Sono autorità esproprianti:

  • gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, comprese comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti pubblici;
  • gli enti pubblici che emanano gli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità per opere private di pubblica utilità;
  • le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica titolari o gestori di reti e impianti di pubblica utilità;
  • i soggetti privati ai quali una legge attribuisca il potere di espropriare.

Tutte le funzioni dell’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le espropriazioni, che può essere istituito ad hoc, ricavato da un ufficio esistente, oppure organizzato in forma comune tra più autorità esproprianti o coordinato tra uffici già esistenti.

Funzione regionale di coordinamento e supporto

La Regione esercita una funzione di coordinamento per assicurare uniformità, efficienza, economicità e trasparenza dei procedimenti espropriativi. In particolare:

  • favorisce forme di organizzazione comune degli uffici per le espropriazioni;
  • svolge attività di consulenza verso le autorità esproprianti;
  • cura monitoraggio e osservatorio sui procedimenti espropriativi;
  • definisce con provvedimento della Giunta le modalità di applicazione dell’articolo 14 del TUE.

Deleghe regionali e gestione degli atti

Per procedimenti di competenza regionale, la Regione può delegare funzioni di autorità espropriante ad altri enti pubblici, previa intesa, oppure a Infrastrutture Lombarde S.p.A. mediante convenzione, per specifici procedimenti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità. L’ente delegato deve trasmettere tempestivamente gli atti alla Regione. La delega può essere revocata in ogni momento; la Regione deve revocarla in caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi previsti.

La Giunta regionale cura inoltre:

  • la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione;
  • la pubblicazione di tali atti sul Bollettino Ufficiale e sul sito regionale.

Pianificazione urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio

Ai fini della normativa espropriativa, il “piano urbanistico generale” coincide con il piano di governo del territorio; nella fase transitoria, con il piano regolatore generale.

Se un’opera non è conforme agli strumenti comunali di pianificazione, la variante può essere apportata con procedura ordinaria o tramite il meccanismo previsto dal TUE. Nella fase transitoria, l’approvazione del progetto da parte di un’autorità diversa dal comune viene trasmessa al consiglio comunale, che può adottare la variante. Per le infrastrutture lineari energetiche, la variazione urbanistica consegue al provvedimento finale della conferenza di servizi, previa deliberazione del consiglio comunale.

La variante che riguarda beni già assoggettati a vincolo preordinato all’esproprio vale come conferma del vincolo e non come sua reiterazione.

Opere localizzabili senza preventiva apposizione del vincolo

Possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo e senza variante urbanistica, le opere di infrastrutturazione a rete inserite negli ambiti funzionali previsti dagli strumenti comunali, quando richiedano l’imposizione di servitù e non pregiudichino la destinazione urbanistica prevista.

La preventiva apposizione del vincolo non è necessaria anche per:

  • opere pubbliche nelle zone di rispetto ferroviarie;
  • opere di bonifica entro i limiti previsti dalla normativa richiamata;
  • opere di difesa del suolo in aree a rischio idrogeologico molto elevato, nelle fasce fluviali e nelle aree di dissesto idraulico o idrogeologico perimetrate negli strumenti di pianificazione.

Dichiarazione di pubblica utilità e contenuti degli atti

La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando:

  • l’autorità espropriante approva il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblico interesse;
  • sono approvati, con gli effetti richiesti, il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo;
  • l’atto approvativo o di pianificazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità secondo la normativa vigente, inclusi approvazione di strumenti urbanistici, determinazioni finali di conferenza di servizi, accordi di programma, concessioni o atti equivalenti.

Per produrre tali effetti, il progetto preliminare, il programma triennale e il piano attuativo devono contenere piano particellare, motivazione della scelta di anticipare la dichiarazione e determinazione del valore dei beni da espropriare con copertura finanziaria.

Attività preliminari di accesso e pubblicità degli avvisi

Le notificazioni e comunicazioni previste dal TUE per l’accesso dei tecnici ai fondi possono essere sostituite, se i destinatari sono più di cinquanta, da pubblicazione per almeno venti giorni all’albo pretorio dei comuni interessati e sul sito regionale. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica la disciplina speciale del TUE, con pubblicazione dell’avviso anche sul sito regionale.

Comunicazioni e notifiche nel procedimento espropriativo

Le notificazioni previste dal TUE, salvo alcune ipotesi espressamente escluse, possono essere sostituite da comunicazioni tramite messo notificatore o raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, la comunicazione si considera perfezionata alla data di ricezione.

Il promotore dell’espropriazione può notificare l’elenco degli interessati contestualmente alla comunicazione di avvio della procedura di cui al TUE. Gli avvisi previsti dalla disciplina statale sono pubblicati anche su quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito regionale.

Se la notifica non può essere eseguita per irreperibilità o assenza del destinatario, o per impossibilità oggettiva di conoscerne residenza, dimora o domicilio, è ammesso un avviso affisso per almeno venti giorni all’albo pretorio dei comuni interessati, oltre alla pubblicazione su quotidiani e sito regionale.

Per le espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati condominiali, le comunicazioni possono essere effettuate all’amministratore condominiale.

Effetti dell’espropriazione sui terzi e spostamento di impianti

L’autorità espropriante disciplina gli effetti dell’espropriazione nei confronti dei terzi e può, con provvedimento motivato, disporre la modifica o lo spostamento di impianti interferenti. Gli oneri relativi sono posti a carico del beneficiario dell’espropriazione e a favore dell’esercente dell’impianto. La disciplina si applica anche all’espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.

Spese della procedura

Il promotore dell’espropriazione rimborsa all’autorità espropriante le spese della procedura, secondo tariffe approvate dall’autorità stessa in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Occupazione anticipata e determinazione urgente dell’indennità

I decreti di determinazione urgente dell’indennità e di occupazione anticipata, previsti dal TUE, sono emessi in particolare per:

  • opere di urbanizzazione primaria, difesa del suolo e regimazione delle acque pubbliche;
  • opere relative a trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
  • opere di edilizia sanitaria, sia nuove costruzioni sia modifiche, anche ampliative, di strutture esistenti.

La Giunta regionale deve specificare ulteriormente il presupposto di urgenza o particolare urgenza entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Determinazione dell’indennità: collegio tecnico e commissione provinciale espropri

L’autorità espropriante e il proprietario possono nominare di comune accordo il terzo tecnico previsto dal TUE; in tal caso non si applicano le disposizioni statali sui meccanismi di nomina residuale.

In ogni provincia è istituita la commissione provinciale espropri, che opera come organo previsto dal TUE. È composta da rappresentanti istituzionali e da esperti in materia urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste. Il regolamento provinciale disciplina sede, segreteria, convocazione, nomine, eventuali sottocommissioni, eventuali variazioni delle regioni agrarie e ogni altro aspetto organizzativo.

La commissione:

  • determina il valore agricolo medio dei terreni;
  • esprime parere sulla determinazione provvisoria dell’indennità;
  • determina l’indennità definitiva di espropriazione;
  • determina l’indennità per occupazione temporanea di aree non espropriate;
  • determina il corrispettivo della retrocessione.

La Regione contribuisce alle spese di funzionamento della commissione con un contributo annuo alle province; il promotore dell’espropriazione rimborsa poi alla provincia le spese sostenute per l’attività richiesta.

Edificabilità legale e di fatto ai fini indennitari

Ai soli fini della disciplina indennitaria del TUE, con l’entrata in vigore del piano di governo del territorio tutte le aree della pianificazione comunale sono considerate legalmente edificabili secondo la l.r. 12/2005, anche se destinate a servizi, salvo le aree destinate dal piano delle regole all’agricoltura, al pregio ambientale o non soggette a trasformazione urbanistica.

L’edificabilità di fatto ricorre quando nell’ambito territoriale dell’area siano già presenti, o in corso di realizzazione, una o più opere di urbanizzazione primaria. Tale requisito ha carattere complementare rispetto all’edificabilità legale e rileva solo ai fini della determinazione dell’indennità.

Servitù e diminuzione di valore

Nell’esercizio della funzione di coordinamento, la Regione può adottare linee guida sul calcolo dell’indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, secondo la disciplina del TUE.

Infrastrutture lineari energetiche: competenze e indennità

Per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, le province competenti emanano il provvedimento previsto dal TUE e sono delegate all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni. In caso di inerzia delle province, il potere sostitutivo spetta alla Regione secondo le modalità previste dalla normativa regionale sull’energia e sul sottosuolo.

L’indennità per l’imposizione della servitù è commisurata al valore venale del bene per le aree occupate da basamenti, cavi interrati, cabine o altre costruzioni. Per le aree non edificabili il valore venale coincide con il valore agricolo medio; per le aree edificabili si applica il valore determinato secondo la disciplina statale richiamata.

Disciplina transitoria

Per i progetti e i piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, continuano ad applicarsi le norme vigenti a quella data, salvo quelle incompatibili con il TUE. Lo stesso vale per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, al 31 dicembre 2004, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità o siano scaduti i termini per le osservazioni.

Tale regime transitorio non opera se il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera ha optato espressamente per l’applicazione del TUE ai procedimenti in corso, limitatamente alle fasi non ancora concluse.

Abrogazioni

Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate o cessano di avere vigore diverse disposizioni regionali precedenti, tra cui quelle relative al funzionamento delle commissioni per i valori agricoli medi, alle occupazioni temporanee e d’urgenza, alle opere elettriche e ad altre norme regionali in materia di opere pubbliche e infrastrutture energetiche.

Norma finanziaria ed entrata in vigore

Per l’anno 2009 sono stanziate le risorse per il contributo regionale alle spese delle commissioni provinciali espropri; per gli anni successivi la copertura è rinviata alle leggi di bilancio dei singoli esercizi.

La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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