Sentenza del 12/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO AUTOMATIZZATO - LIMITI - Accertamento su società - Disconoscimento delle perdite fiscali pregresse - Controllo automatico - Notifica di cartella di pagamento - Illegittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale erano state disconosciute perdite fiscali maturate in esercizi precedenti e utilizzate in detrazione. Il motivo consiste nell'illegittimità del ricorso alla liquidazione automatica, poiché il disconoscimento del diritto alla compensazione o detrazione delle perdite non costituisce un semplice controllo cartolare dei dati dichiarati, ma richiede una valutazione sulla sussistenza e sulle condizioni di esercizio di un diritto del contribuente.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. Il disconoscimento delle perdite fiscali pregresse non può essere effettuato mediante la sola liquidazione automatica prevista dagli articoli 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, né può essere portato a conoscenza del contribuente tramite la sola cartella di pagamento. L'Amministrazione avrebbe dovuto notificare un apposito avviso di accertamento, consentendo al contribuente di conoscere e contestare specificamente le ragioni del disconoscimento.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
La liquidazione automatica consente controlli meramente cartolari e automatizzati sui dati emergenti dalla dichiarazione, ma non il disconoscimento di un diritto fiscale che richieda valutazioni sostanziali.
Art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Anche nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, il controllo automatizzato non può essere utilizzato per contestare sostanzialmente il diritto del contribuente alla detrazione o all'utilizzo di perdite, quando siano necessarie verifiche ulteriori rispetto alla mera correttezza formale dei dati.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può correggere errori immediatamente rilevabili dalla dichiarazione, ma non può sostituire un avviso di accertamento quando l'Amministrazione deve negare l'esistenza o l'esercizio di un diritto fiscale.
- Il disconoscimento di perdite fiscali pregresse richiede, di regola, un atto impositivo motivato e autonomamente impugnabile, soprattutto quando occorre verificare le condizioni sostanziali della loro deducibilità o utilizzabilità.
- La cartella emessa dopo controllo automatizzato è illegittima se contiene una vera e propria contestazione sostanziale non preceduta da un avviso di accertamento.
- La distinzione fondamentale è tra errore meramente formale o aritmetico, correggibile automaticamente, e contestazione del diritto del contribuente, che richiede garanzie procedimentali e contraddittorio secondo le modalità previste per l'accertamento.
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