Sentenza n. 702/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 191/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 191/2025, relativa all'attribuzione di somme per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'Amministrazione si era costituita solo formalmente e non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato l'esecuzione integrale della sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'attivazione del commissario su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro e della conseguente condanna dell'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di condanna al pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando il giudicato riconosce il diritto al pagamento di somme e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- La condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si è costituita formalmente senza contestare la pretesa.
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