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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14560/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (fallimento Garden Car s.r.l.). Contestazione di: duplicazione e aumento di pena per pluralità di condotte omogenee di distrazione (art. 219, comma 2, n.1 r.d. 267/1942) e cumulazione degli aumenti con la bancarotta documentale (art. 64 c.p.); mancato accertamento del dolo specifico per la bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 r.d. 267/1942) con conseguente possibile riqualificazione in bancarotta semplice; eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mancata motivazione sulla durata delle pene accessorie (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato gran parte del ricorso ma lo ha accolto limitatamente all'aumento di pena per la continuazione interna relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendo che le plurime condotte di distrazione fossero omogenee e costituenti un unico reato a condotta plurima (escludendo pertanto la continuazione). Per tale motivo annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa all'aumento per continuazione e elimina l'aumento correlato al capo A. Gli altri motivi (dolo specifico della bancarotta documentale, riqualificazione in bancarotta semplice, valutazione delle attenuanti generiche e motivazione delle pene accessorie) sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la Corte ha ritenuto che il dolo specifico fosse adeguatamente provato e motivato dal Tribunale e dalla Corte territoriale e che le scelte sulla determinazione della pena e sulle pene accessorie rientrassero nel sindacato di merito non cassabile.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 219, comma 2, n. 1

    Non costituisce una circostanza aggravante autonoma ma disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari; non è applicabile per più atti omogenei di distrazione che integrano un unico reato a condotta plurima.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 216, comma 1, n. 2

    La disposizione punisce la sottrazione, distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, dei libri o delle altre scritture contabili: anche una carenza parziale della documentazione può integrare la fattispecie di bancarotta documentale.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 217, comma 2

    La bancarotta documentale semplice richiede negligenza nell'omessa tenuta delle scritture e non il dolo specifico volto a arrecare pregiudizio ai creditori; la riqualificazione in semplice non è dovuta se emerge dolo finalizzato all'occultamento delle distrazioni.

  • codice penale - art. 64

    Principio sulla cumulazione degli aumenti: gli aumenti vanno applicati secondo le regole del codice penale, evitando indebite duplicazioni; la Corte ha ricordato che l'aumento per continuazione non può essere applicato per atti omogenei che formano un unico reato.

  • codice penale - art. 81

    Norma sulla continuazione ordinar ia; l'art. 219 legge fallimentare detta una disciplina speciale derogatoria rispetto all'art. 81 c.p.

  • codice penale - artt. 132 e 133

    Criteri per la determinazione della pena e per l'individuazione delle pene accessorie; le valutazioni del giudice di merito circa la gravità, le modalità e l'intensità del dolo rientrano in apprezzamento discrezionale non sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione manifesto.

Massime di principio

  • Più atti di distrazione omogenei e diretti agli stessi beni, compiuti nell'ambito dello stesso fallimento, possono costituire un unico reato a condotta plurima: in tal caso non si applica l'aumento per continuazione previsto dall'art. 219, comma 2, legge fallimentare.
  • L'omessa o parziale tenuta delle scritture contabili integra la bancarotta documentale quando la carenza documentale è funzionale a occultare condotte distrattive: il dolo specifico può essere desunto dal complesso fattuale (es. distrazioni accertate, uso di fatture fittizie, prestanome).
  • La riqualificazione in bancarotta semplice non è automatica se manchi esplicito accertamento formale del dolo: la valutazione deve considerare il quadro probatorio complessivo e la finalità della condotta.
  • Errori terminologici o lapsus nella motivazione dell'appello non inficiano la decisione se la motivazione complessiva consente di ricavare chiaramente il convincimento del giudice sui fatti e sugli elementi soggettivi.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla misura delle pene (incluse le pene accessorie) sono sindacabili in Cassazione solo per vizio motivazionale manifesto; il giudice di legittimità non riforma le scelte discrezionali fondate su motivazione logica.

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