Sentenza del 23/11/2015 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Accertamento induttivo fondato sullo scostamento dei valori immobiliari dichiarati rispetto a banche dati come l'OMI - necessità di ulteriori elementi presuntivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sufficienza dell'utilizzo dei valori normali ricavati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) quale unico fondamento dell'accertamento induttivo. Lo scostamento tra il valore dichiarato e quello risultante dalle banche dati immobiliari costituisce soltanto un elemento indiziario e non dimostra, da solo, l'esistenza di maggiori corrispettivi non dichiarati o di evasione. Per sostenere validamente l'accertamento, l'Amministrazione deve individuare ulteriori elementi presuntivi, specifici e concordanti, riferiti alla concreta operazione immobiliare.
La decisione
La tesi secondo cui il solo scostamento dai valori OMI è sufficiente a giustificare l'accertamento non è stata ritenuta valida. I dati OMI possono essere utilizzati come elemento di supporto, ma devono essere rafforzati da ulteriori circostanze probatorie idonee a dimostrare il maggior valore o il maggior corrispettivo effettivamente conseguito. In assenza di tali elementi aggiuntivi, l'accertamento induttivo risulta carente sotto il profilo probatorio e non può essere validamente sostenuto in giudizio.
Norme richiamate
Art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento induttivo e analitico-induttivo dei redditi. La norma consente il ricorso a presunzioni, ma queste devono essere sufficientemente solide e, secondo i principi applicati, non possono fondarsi esclusivamente sul mero scostamento dai valori OMI.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 14 aprile 2010
Richiamata con riferimento all'utilizzo dei valori OMI nelle attività di controllo. Tali valori costituiscono dati di riferimento e strumenti di ausilio, ma non provano automaticamente il valore reale della singola transazione né possono sostituire una motivazione fondata su ulteriori elementi concreti.
Massime di principio
- Il semplice scostamento tra il valore dichiarato e quello risultante da banche dati o quotazioni di mercato non dimostra, da solo, l'evasione o l'infedeltà della dichiarazione.
- Le quotazioni OMI hanno generalmente valore indiziario e devono essere corroborate da ulteriori elementi, quali caratteristiche specifiche dell'immobile, comparabili effettivi, condizioni della vendita, pagamenti, documentazione contabile o altre circostanze concrete.
- L'Amministrazione deve motivare l'accertamento spiegando perché i dati statistici o medi siano applicabili proprio alla specifica operazione contestata.
- In giudizio, il contribuente può contestare sia l'assenza di elementi presuntivi ulteriori sia l'inadeguatezza del confronto tra l'immobile oggetto di accertamento e i dati utilizzati.
- Quanto più l'accertamento si basa su valori medi o standardizzati, tanto più è necessario un collegamento puntuale con le caratteristiche reali dell'immobile e dell'operazione.
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