Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/12/2017 n. 1750 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Termini -Decadenza. (Art. 43 D.P.R. 600/1973)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009, in relazione ad attività economiche e finanziarie detenute o svolte in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente ha contestato che tale proroga potesse applicarsi ad annualità d'imposta anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge, richiamando il principio di irretroattività e il divieto di proroga dei termini previsto dall'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La tesi accolta è che il raddoppio dei termini non possa operare retroattivamente: esso è applicabile soltanto agli anni d'imposta successivi all'entrata in vigore del D.L. 78/2009. Per le annualità precedenti, in assenza di una specifica disposizione transitoria o di una legge speciale, l'Amministrazione deve rispettare i termini ordinari previsti per l'accertamento. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento eventualmente notificato oltre il termine ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. 600/1973

    Disciplina i termini ordinari entro cui l'Amministrazione finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento.

  • Art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in relazione a determinate attività economiche e finanziarie svolte o detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato. La disposizione è stata interpretata come applicabile solo alle annualità successive alla sua entrata in vigore.

  • Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Stabilisce, salvo specifiche disposizioni legislative, il principio di irretroattività delle norme tributarie e impedisce che una nuova disciplina proroghi retroattivamente il potere di accertamento per annualità già soggette ai termini ordinari.

Massime di principio

  • Una norma che amplia o raddoppia i termini per l'accertamento non si applica automaticamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Per stabilire se un accertamento è tempestivo occorre individuare la data di entrata in vigore della norma sui termini, l'anno d'imposta interessato e il termine ordinario applicabile secondo l'art. 43 del D.P.R. 600/1973.
  • In assenza di una disposizione transitoria chiara o di una specifica legge speciale, prevale il principio di irretroattività sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente.
  • Se l'Amministrazione notifica l'accertamento oltre il termine ordinario facendo applicazione retroattiva del raddoppio, il contribuente può contestarne la decadenza e chiedere l'annullamento dell'atto.
  • La verifica della decadenza è autonoma rispetto alla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale: anche un'imposta eventualmente dovuta non può essere richiesta tramite un atto notificato oltre il termine previsto dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.