Sentenza del 06/11/2023 n. 30900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il rimborso di ritenute operate su interessi per Euro 820.643,88, sostenendo che tali interessi erano esenti ai sensi dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 ovvero soggetti al regime previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Paesi Bassi (art. 11). L'Amministrazione aveva respinto l'istanza; i giudici di merito avevano negato il rimborso per mancanza di prova dell'assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza e per dubbi sulla qualificazione del corrispettivo come "interessi" (assenza di chiara previsione di restituzione del capitale). In cassazione le contribuenti hanno eccepito violazione delle norme interne e comunitarie (Direttiva 2003/49/CE) e hanno prodotto certificazione dell'autorità fiscale olandese attestante che la beneficiaria era assoggettata a tassazione nei Paesi Bassi.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione a ricorrere solo per Macdermid Performance, ma sul merito ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'invocazione della Convenzione italo-olandese. Pur riconoscendo che il mutuo conteneva una clausola di restituzione del capitale (a prima richiesta) e che il contratto era stato effettivamente rimborsato, la Corte ha ritenuto determinante il certificato rilasciato dall'autorità fiscale olandese che attestava l'assoggettamento a tassazione della beneficiaria ai sensi dell'art. 11 del Trattato. Tale attestazione è stata considerata idonea a comprovare il diritto al trattamento convenzionale e, dunque, a giustificare il rimborso delle ritenute. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto l'originaria istanza di rimborso; ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di Cassazione (liquidate) e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater
"Gli interessi (...) pagati a società non residenti (...) sono esentati da ogni imposta" (e disposizioni collegate circa assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza)
La norma nazionale subordina l'esenzione all'esistenza di disposizioni contrattuali per la restituzione del capitale e all'assoggettabilità a tassazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la disposizione convenzionale (art. 11 della Convenzione) possa limitare o prevalere sull'applicazione della norma nazionale quando è invocata per evitare la doppia imposizione.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi, art. 11 (interessi)
non presente testualmente nella motivazione oltre agli richiami generali
L'art. 11 disciplina la tassazione degli interessi imponibili e può ridurre o eliminare la ritenuta alla fonte prevista dalla normativa interna se il percettore è soggetto a tassazione nello Stato di residenza; il relativo certificato dell'autorità fiscale estera è idoneo a provare i requisiti per l'applicazione della Convenzione.
Protocollo della Convenzione, art. 12 (certificazione)
"l'attestazione ufficiale delle competenti autorità olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri e delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte"
Richiede una certificazione delle autorità dello Stato di residenza per ottenere riduzioni/rimborsi; la Corte ha ritenuto tale certificato prodotto idoneo a provare l'assoggettamento a tassazione e il diritto al rimborso.
Direttiva 2003/49/CE
citata in relazione ai paragrafi 1 e segg.
Invocata dalle ricorrenti per sostenere che l'esenzione non deve essere subordinata all'effettiva tassazione ma all'assoggettabilità; la Corte, pur non entrando nel merito del conflitto con la norma interna, ha privilegiato l'applicazione della disposizione convenzionale attestate dal certificato olandese.
D.Lgs. n. 472 del 1992 (ravvedimento operoso)
Il fatto che il versamento contestato sia stato effettuato mediante ravvedimento operoso non ostacola il diritto al rimborso del tributo, perché l'oggetto della domanda rimane il tributo e non le sanzioni.
Codice di procedura civile, artt. 360 e 384
Art. 360 richiamato per i motivi di cassazione; art. 384 autorizza la Corte di cassazione, ove non necessari ulteriori accertamenti, a decidere nel merito e ad accogliere l'originaria istanza di rimborso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1
Richiama i presupposti di legittimazione per ricorrere al rimborso; la Corte ha rilevato il difetto di legittimazione di una delle società (Macdermid Performance) ma ciò non ha impedito la decisione favorevole alle altre ricorrenti pienamente legittimate.
Massime di principio
- La normativa convenzionale (trattati contro le doppie imposizioni) può costituire un limite all'applicazione della normativa interna: se il percettore è assoggettato a tassazione nello Stato di residenza, il certificato rilasciato dall'autorità fiscale estera è prova idonea per ottenere la riduzione o il rimborso della ritenuta alla fonte.
- In un'istanza di rimborso tributario il petitum (oggetto della domanda) non viene modificato se cambia solo la norma invocata (nazionale vs convenzionale): è ammissibile che il contribuente fondi il rimborso sulla Convenzione quando la domanda originaria riguarda le medesime somme prelevate a titolo di ritenuta.
- La produzione di un'attestazione ufficiale delle autorità dello Stato di residenza che certifica l'assoggettamento a tassazione è decisiva: in mancanza di ulteriori accertamenti, il giudice può decidere nel merito e concedere il rimborso.
- La qualificazione del corrispettivo come "interessi" richiede attenzione agli elementi contrattuali (previsione di restituzione del capitale, modalità e tempi): anche clausole potestative di rimborso possono essere considerate sufficienti se il prestito è stato effettivamente rimborsato.
- Il ravvedimento operoso non preclude il rimborso del tributo versato in eccesso: il rimborso riguarda il tributo stesso, mentre il ravvedimento riguarda sanzioni/interessi, perciò non è ostativo all'azione di rimborso.
- Occorre verificare la legittimazione a ricorrere delle singole entità coinvolte (art. 38 DPR 600/1973): la mancata legittimazione di una società non elimina la possibilità di accoglimento della domanda presentata da altre effettivamente legittimate.
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