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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17701/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 941/2013 relativo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 629.748 a titolo di success fee pattuita per la vendita di una società facente parte del Gruppo Mandelli. La controversia verteva sull'interpretazione e applicazione dell'art. 6 della lettera di incarico (diritto al compenso se l'operazione si conclude nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto) e sul fatto che l'operazione effettivamente realizzata da Mecfin (cessione della sola partecipazione in Burchardt Weber GmbH) fosse riconducibile all'incarico che il ricorrente aveva svolto (anche per cessioni parziali) e fosse avvenuta nel periodo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto. Il Tribunale di Verona aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'Appello di Venezia aveva accolto il gravame di Mecfin e rigettato la domanda del ricorrente, ritenendo l'operazione diversa da quella ipotizzata dal professionista e non provato il suo coinvolgimento. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con sei motivi; Mecfin ha resistito e proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale (del ricorrente) ritenendo che la Corte d'Appello non abbia verificato se la cessione contestata sia avvenuta entro i 12 mesi dalla cessazione dell'incarico (art. 6 della lettera di incarico) e non abbia adeguatamente valutato che l'incarico comprendeva anche cessioni parziali. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbito il ricorso incidentale e rinviato la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione per riesaminare, tra l'altro, se la cessione sia rientrata nel periodo dei 12 mesi e, se sì, se spetti il compenso al ricorrente; ha altresì disposto che eventuali acconti già corrisposti siano scomputati dall'eventuale somma dovuta e che il giudice del rinvio regoli le spese del giudizio di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere motivazionale del giudice e alla correttezza della motivazione; la censura era diretta a sostenere motivazione apparente della Corte d'appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione e pubblicità degli atti decisori; utilizzato per censurare la insufficiente argomentazione della Corte territoriale

  • art. 111 Cost.

    richiamato in funzione costituzionale del diritto ad una decisione ben motivata e al giusto processo

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    fondamentale per il sindacato di legittimità sulla motivazione (n. 5) e sull'erronea applicazione/interpretazione del diritto o falso procedimento (nn. 3 e 4): la Corte ha cassato per carenza di verifica e motivazione rispetto al criterio temporale previsto dal contratto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità per la Corte d'appello di decidere d'ufficio e all'esame delle eccezioni; censurato perché la Corte d'appello avrebbe accolto un'eccezione non proposta

  • art. 2697 c.c.

    principio sulla ripartizione dell'onere della prova: il tema è stato evocato nella censura relativa a chi dovesse provare il verificarsi dell'operazione e il rispetto del termine contrattuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in rapporto ai mezzi di prova e alla valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione in fatto del giudice e alla sindacabilità in Cassazione della valutazione delle prove

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalle parti in tema di effetti della risoluzione e adempimenti contrattuali, nell'ambito delle doglianze sul comportamento negoziale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in rapporto all'eccezione di inadempimento reciproco e alla condotta delle parti

  • art. 1366 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto e criteri di determinazione della volontà negoziale delle parti

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per i doveri di diligenza, correttezza e buona fede nelle trattative e nella esecuzione del contratto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione ai principi di interpretazione del negozio giuridico

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto

  • art. 1367 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione della clausola contrattuale (art. 6 lettera di incarico)

  • art. 1370 c.c.

    richiamato relativamente all'interpretazione dell'accordo tra le parti

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli effetti probatori di ricevute e scritture contabili (rimessa al giudice del rinvio)

  • art. 2733 c.c.

    richiamato in tema di valore probatorio delle scritture private e documenti

  • art. 2735 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio dei documenti contabili e delle scritture in mano di una parte

  • art. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, oggetto di censura

  • art. 6 della lettera di incarico

    clausola contrattuale centrale: riconosce il diritto al compenso al professionista se l'operazione viene conclusa nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'incarico; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale diritto non sia condizionato alla partecipazione diretta del professionista alle trattative successive

Massime di principio

  • Se una lettera di incarico riconosce il diritto al compenso per operazioni concluse entro un termine (es. 12 mesi) dopo la cessazione del rapporto, il diritto può sussistere anche se il professionista non è direttamente coinvolto nelle trattative successive, purché l'operazione rientri nell'ambito oggettivo dell'incarico (anche cessioni parziali se previste).
  • Nelle controversie di commissione/success fee è essenziale che il giudice verifichi espressamente il rapporto temporale tra cessazione dell'incarico e conclusione dell'operazione; l'omessa verifica o motivazione su questo punto è motivo di cassazione.
  • La qualificazione dell'operazione (totale vs parziale; società interessate) dipende dall'interpretazione del contratto: termini generali come 'Gruppo' possono essere intesi come comprensivi delle società partecipate, e quindi far rientrare nell'incarico operazioni apparentemente limitate.
  • Gli eventuali pagamenti in acconto devono essere scomputati dall'eventuale somma riconosciuta in sede di accertamento del diritto al compenso.
  • La parte che eccepisce un inadempimento o chiede la restituzione di somme deve proporre e provare adeguatamente la propria eccezione; tuttavia il giudice di merito deve valutare e motivare compiutamente tale eccezione in diritto e fatto.
  • La valutazione della prova fatta dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione nei limiti dell'art. 360 c.p.c.; mancanze logico-argomentative o omissioni di verifica di fatti decisivi sono censurabili e possono comportare cassazione e rinvio per nuovo esame.

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