Sentenza del 15/05/2015 n. 9938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva escluso l'obbligo della Provincia di pagare i contributi consortili relativi all'anno 2005 per immobili appartenenti al demanio stradale provinciale. Il ricorrente ha sostenuto che i contributi di bonifica sono dovuti da tutti i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio, pubblici o privati, agricoli o extragricoli, purché gli immobili traggano uno specifico beneficio dalle opere di bonifica. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il Consorzio avrebbe dovuto provare direttamente il beneficio, sostenendo che, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, spetta al contribuente contestarne specificamente la legittimità o dimostrare l'assenza di benefici concreti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo erronea l'esclusione automatica degli immobili demaniali dagli oneri consortili. Ha stabilito che anche Province, Comuni e Stato sono tenuti al pagamento dei contributi per i beni di loro pertinenza, compresi quelli soggetti al regime del demanio pubblico, quando ricadono nell'area beneficiata dalle opere di bonifica. Inoltre, poiché la cartella richiamava un piano di classifica approvato, spettava alla Provincia contestare specificamente la legittimità o il contenuto del piano e fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza di concreti benefici; la generica contestazione dell'assenza di vantaggi non era sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 1
Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.
La norma comprende tra i soggetti obbligati anche gli enti pubblici, senza escludere i beni appartenenti al demanio pubblico, purché gli immobili traggano beneficio dalle opere di bonifica.
Legge regionale Basilicata 6 giugno 2001, n. 33, art. 9
Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli, siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
L'obbligo contributivo riguarda sia gli immobili agricoli sia quelli extragricoli, purché situati nel comprensorio e beneficiari in modo specifico delle attività consortili.
Legge regionale Basilicata 6 giugno 2001, n. 33, art. 32, comma 2
Norme di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, alla L. 12 febbraio 1942, n. 183 ed al D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, e successive modificazioni ed integrazioni.
La disciplina regionale rinvia alla normativa statale in materia di bonifica per gli aspetti non diversamente regolati.
Codice civile, artt. 822 e 824
Il regime demaniale pubblico dei beni non determina, di per sé, l'esclusione dagli oneri consortili. Anche i beni demaniali possono essere assoggettati ai contributi se ricadono in un'area che beneficia direttamente delle opere di bonifica.
Codice civile, art. 860
I proprietari dei beni compresi nel perimetro del comprensorio partecipano alle spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, senza una distinzione automatica tra proprietà pubblica e privata.
Codice civile, art. 2697
In presenza di un piano di classifica regolarmente approvato e richiamato nella cartella, il contribuente che intenda negare il debito deve contestare specificamente il provvedimento o il suo contenuto e fornire elementi sull'assenza del beneficio concreto; in mancanza, il Consorzio non deve assolvere a un ulteriore onere probatorio.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26009 del 2008 e n. 1722 del 2010
Il piano di classifica approvato costituisce il riferimento per la determinazione del beneficio e trasferisce sul contribuente l'onere di una contestazione specifica e documentata.
Massime di principio
- La natura demaniale o pubblica di un immobile non esclude automaticamente l'obbligo di pagamento dei contributi consortili.
- L'obbligo contributivo richiede che l'immobile ricada nel comprensorio e sia incluso in un'area che beneficia direttamente delle opere o attività di bonifica.
- Quando la cartella richiama un piano di classifica regolarmente approvato, il contribuente deve contestarne in modo puntuale la legittimità, i criteri applicati o l'inclusione dell'immobile; una contestazione generica dell'assenza di beneficio normalmente non è sufficiente.
- Il piano di classifica non rende il contributo incontestabile: il contribuente può dimostrare concretamente che il bene non riceve alcun beneficio specifico oppure che il piano è illegittimo o erroneamente applicato.
- In assenza di una contestazione specifica del piano e di elementi contrari, il Consorzio non è tenuto a fornire ulteriori prove individualizzate del beneficio per ciascun immobile.
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