Cassazione Civile, Ordinanza n. 02041/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto, ai sensi della legge Pinto, l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nei confronti della loro datrice di lavoro e protrattasi per molti anni. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo parzialmente l’indennizzo, facendo decorrere il termine di ragionevole durata, per i creditori, non dalla domanda di insinuazione al passivo ma dall’ammissione del credito al passivo, e aveva liquidato un importo annuo contenuto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno contestato, in primo luogo, la decorrenza del dies a quo, sostenendo che esso dovesse coincidere con il deposito della domanda di insinuazione al passivo, atto equiparato dalla legge alla domanda giudiziale; in via subordinata hanno censurato anche la liquidazione dell’indennizzo. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece dedotto che per due ricorrenti, qualificatisi eredi di una creditrice, il periodo indennizzabile non poteva comunque estendersi oltre la data del decesso della de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale del Ministero, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati: per i creditori il dies a quo della ragionevole durata decorre dalla domanda di insinuazione al passivo; per gli eredi di una parte del giudizio presupposto occorre limitare l’accertamento al periodo anteriore al decesso, salvo che essi abbiano agito in nome proprio per il periodo successivo alla loro costituzione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
costituisce il fondamento processuale del ricorso per equa riparazione proposto innanzi alla Corte d’appello.
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
ai fini del computo della durata ragionevole, il dies a quo va individuato nel deposito dell’atto introduttivo del giudizio; nel caso della procedura fallimentare, per il creditore coincide con il deposito della domanda di insinuazione al passivo.
art. 6, par. 1, CEDU
il parametro convenzionale invocato per la tutela della ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale a sostegno della tutela effettiva contro l’irragionevole durata.
art. 3 Cost.
evocato in via subordinata come parametro di illegittimità dell’interpretazione seguita dalla Corte d’appello, per possibile disparità di trattamento.
art. 117 Cost.
richiamato in combinazione con gli artt. 6 e 13 CEDU quale parametro di conformità convenzionale.
art. 94 legge fall.
la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento; da ciò deriva che il creditore entra nel rapporto processuale con il deposito della domanda di insinuazione.
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato in relazione alla valutazione della prova circa la data di ammissione e/o di riparto.
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato in relazione alla valutazione della prova documentale sul riparto parziale.
art. 2700 c.c.
richiamato con riferimento all’efficacia probatoria degli atti e documenti della procedura fallimentare.
art. 2-bis, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato ai fini della quantificazione dell’indennizzo annuale e dei criteri di liquidazione, tema ritenuto assorbito rispetto alla questione del dies a quo.
art. 75 c.p.c.
evocato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione/il perimetro temporale dell’azione proposta dagli eredi.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, per il creditore il termine di decorrenza della durata ragionevole coincide con il deposito della domanda di insinuazione al passivo, perché solo con quell’atto si instaura il rapporto processuale rilevante ai fini della legge Pinto.
- Il periodo anteriore alla domanda di insinuazione, successivo alla dichiarazione di fallimento, non è computabile ai fini dell’indennizzo del creditore, poiché in quel segmento egli è ancora estraneo alla procedura.
- La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento; pertanto non è corretto differire il dies a quo al momento dell’ammissione del credito al passivo.
- Ai fini della domanda di equa riparazione proposta da un erede della parte del giudizio presupposto, il periodo indennizzabile va delimitato alla durata del processo fino alla morte del de cuius; per il periodo successivo occorre verificare se e da quando l’erede abbia agito in nome proprio nel processo.
- Le affermazioni non costituenti ratio decidendi, ma meri obiter dicta, non vincolano il giudice di legittimità come precedenti utili a fondare una diversa soluzione del caso.
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