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Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla competizione elettorale per il Consiglio Accademico del Conservatorio per il triennio 2026-2029 e rigetto del reclamo contro l'esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Elettorale che aveva disposto la sua esclusione dalla competizione elettorale e il successivo verbale che aveva respinto il reclamo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, ove occorrente, l'illegittimità dell'art. 6 del decreto di indizione e dell'art. 3, comma 1, del regolamento elettorale, nella parte in cui imponevano la presentazione della candidatura esclusivamente tramite PEC, senza ammettere l'invio mediante posta elettronica ordinaria proveniente da un indirizzo del dominio istituzionale dell'ente, né la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio. Sono state prospettate, inoltre, esigenze di equipollenza del mezzo utilizzato, il raggiungimento dello scopo, la violazione del dovere di soccorso istruttorio e una disparità di trattamento rispetto a un altro candidato. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto chiara e inequivoca la lex specialis, che prevedeva espressamente, a pena di decadenza, la presentazione delle candidature esclusivamente tramite PEC entro il termine stabilito. L'amministrazione era quindi tenuta ad applicare senza deroghe la prescrizione, essendosi autovincolata alle regole del decreto di indizione. Il Collegio ha inoltre ritenuto la previsione conforme alla disciplina del Codice dell'amministrazione digitale e giustificata dall'esigenza di assicurare certezza dell'invio e della ricezione, immodificabilità dei documenti, par condicio e trasparenza della procedura. Ha escluso la violazione del soccorso istruttorio, poiché l'integrazione non può sanare l'inosservanza di una prescrizione chiara quando ciò contrasti con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio. In ordine alla disparità di trattamento, il TAR ha osservato che l'altro candidato aveva trasmesso la domanda tramite PEC, sebbene riconducibile alla coniuge, e non tramite posta elettronica ordinaria; mancava pertanto, allo stato degli atti, la prova dell'identità assoluta delle situazioni. È stata inoltre esclusa l'attualità del danno grave e irreparabile, poiché le elezioni si erano già svolte il 22, 23 e 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile, respingendo la domanda per l'assenza di entrambi i presupposti.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla richiesta di decreto cautelare monocratico urgente formulata nel ricorso; l'ordinanza definisce la successiva domanda cautelare collegiale.

  • art. 6, comma 1, del decreto di indizione prot. n. 2236 del 27 maggio 2026

    “le candidature dovranno essere presentate, a pena di decadenza, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo infopaisiello@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 03 giugno 2026”

    La prescrizione è stata ritenuta chiara, vincolante e applicabile senza possibilità di equiparare l'invio tramite posta elettronica ordinaria o di consentire la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

  • art. 3, comma 1, del Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico

    Ritenuto conforme alla previsione del decreto di indizione quanto alla modalità di presentazione della candidatura tramite PEC.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

    La previsione dell'invio esclusivo tramite PEC è stata ritenuta rispettosa della disciplina sulla trasmissione dei documenti informatici e funzionale a garantire certezza dell'invio e della ricezione e immodificabilità dei documenti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura selettiva prevede in modo chiaro e inequivoco, a pena di decadenza, una specifica modalità di presentazione della candidatura, l'amministrazione deve applicarla senza sostituire al mezzo prescritto un mezzo diverso, anche se proveniente da un indirizzo istituzionale o astrattamente idoneo a dimostrare la provenienza dell'istanza.
  • L'imposizione della trasmissione tramite PEC può essere legittimamente finalizzata ad assicurare certezza giuridica dell'invio e della ricezione, immodificabilità dei documenti, par condicio tra i concorrenti e trasparenza della procedura.
  • Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare l'inosservanza di una prescrizione chiara relativa alla modalità essenziale di presentazione della candidatura, quando la regolarizzazione si porrebbe in contrasto con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e con la par condicio.
  • La disparità di trattamento in sede amministrativa richiede la prova rigorosa dell'identità assoluta delle situazioni comparate; non sussiste quando i soggetti abbiano utilizzato modalità di trasmissione differenti.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora attuale quando, al momento della decisione, la competizione elettorale oggetto della controversia si sia già svolta.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleTutela cautelare
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioEccesso di potere

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