Sentenza del 09/03/2017 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Accertamento - Determinazione del valore attribuibile agli immobili - Avviso di liquidazione imposte catastali - Rettifica del valore dichiarato - Valori OMI - Valore pienamente giustificato - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la rettifica del valore dichiarato nell'atto di compravendita ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. In particolare, contestava il ricorso dell'Ufficio ai valori della banca dati OMI e la determinazione del valore normale dell'immobile sulla base di uno stato conservativo "normale", ritenendo non adeguatamente giustificato il maggior valore accertato e l'avviso privo di motivazione sufficiente.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta legittima. L'Ufficio ha correttamente determinato il valore venale in comune commercio, facendo riferimento ai dati OMI pertinenti al periodo della compravendita e alla specifica destinazione d'uso dell'immobile. L'avviso è stato considerato completo e adeguatamente motivato poiché indicava gli atti utilizzati e i relativi estremi di registrazione, consentendo al contribuente di contestarli nel merito. Il valore attribuito al complesso immobiliare è stato quindi ritenuto pienamente giustificato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
La base imponibile dell'imposta di registro sugli immobili deve riflettere il valore venale in comune commercio, quale espressione della capacità contributiva.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
L'avviso di rettifica del valore immobiliare è legittimo quando indica gli elementi utilizzati dall'Ufficio, inclusi gli atti comparativi e i relativi estremi di registrazione, così da permettere al contribuente di difendersi concretamente.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d)
Prevede criteri di rettifica del reddito fondati su presunzioni e dati oggettivi, richiamati nel contesto della determinazione fiscale del valore.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3
Prevede criteri di rettifica basati su elementi presuntivi e documentali, richiamati quale riferimento generale per la ricostruzione del valore.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 23-bis e 23-ter
Rafforza i poteri di controllo e rettifica dei valori dichiarati negli atti immobiliari, anche mediante il ricorso a dati e parametri di mercato.
Massime di principio
- Nelle compravendite immobiliari, ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato quando ritenga che non corrisponda al valore venale in comune commercio.
- I valori OMI possono costituire un elemento presuntivo e di supporto alla rettifica, soprattutto se riferiti correttamente al periodo dell'atto, alla zona, alla destinazione d'uso e allo stato conservativo dell'immobile.
- Il semplice richiamo ai valori OMI non rende automaticamente legittimo l'accertamento: l'Ufficio deve collegare i dati utilizzati alle caratteristiche concrete dell'immobile e motivare il maggior valore attribuito.
- Un avviso di rettifica è sufficientemente motivato se indica gli atti comparativi o gli altri elementi utilizzati e i relativi estremi, permettendo al contribuente di individuarli e contestarli nel merito.
- Il contribuente che contesta la rettifica deve fornire elementi concreti sul minor valore dell'immobile, quali caratteristiche specifiche, stato di conservazione effettivo, difetti, vincoli, ubicazione o comparabili più pertinenti.
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