Sentenza del 08/07/2016 n. 13975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che l'accertamento del maggior reddito mediante i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995 e dal D.P.C.M. 26 gennaio 1996 potesse fondarsi sui parametri stessi, purché applicati all'esito del necessario contraddittorio con il contribuente. In subordine, ha lamentato che la CTR, dopo aver escluso la validità del rilievo, avrebbe dovuto procedere alla quantificazione dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l'accertamento basato su parametri o studi di settore costituisce una presunzione semplice idonea, se elaborata all'esito del contraddittorio con il contribuente, a fondare autonomamente l'accertamento e a trasferire sul contribuente l'onere della prova contraria. La CTR aveva erroneamente ritenuto che i parametri necessitassero sempre di ulteriori elementi indiziari. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario di B.A. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.100 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
La norma costituisce il fondamento legislativo dell'accertamento standardizzato mediante parametri. I risultati ottenuti non sono automaticamente vincolanti, ma possono integrare una presunzione semplice sufficiente quando il procedimento sia svolto nel contraddittorio con il contribuente.
D.P.C.M. 26 gennaio 1996
Prevede i parametri utilizzati per la determinazione standardizzata dei ricavi o compensi. La loro applicazione deve essere rapportata alla concreta realtà economica del contribuente attraverso il contraddittorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina i poteri di accertamento del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Nel caso esaminato, l'accertamento parametrico è stato ritenuto idoneo a sostenerne l'esercizio, se adeguatamente motivato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
La censura fondata su tale disposizione, relativa ai poteri del giudice tributario e alla decisione nel merito, è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
Ha chiarito che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente e dalla motivazione sulle ragioni per cui le sue osservazioni siano state accolte o disattese.
Massime di principio
- Un accertamento basato su parametri o studi di settore non è automaticamente nullo solo perché non è accompagnato da ulteriori indizi: se il contraddittorio con il contribuente è stato effettivamente attivato e l'atto è adeguatamente motivato, può costituire da solo una presunzione sufficiente.
- L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, instaurare il contraddittorio e spiegare nell'atto le ragioni per cui le osservazioni del contribuente non siano state ritenute convincenti.
- Il contribuente non è privo di tutela: può contestare l'applicabilità dello standard, fornire elementi specifici sulla propria situazione economica e produrre anche presunzioni semplici per dimostrare che il reddito effettivo è inferiore a quello presunto.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non rende automaticamente valido l'accertamento, ma può incidere negativamente sulla valutazione delle successive difese del contribuente.
- In giudizio il giudice deve valutare sia la corretta applicazione dello standard da parte dell'Amministrazione sia la prova contraria offerta dal contribuente.
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