Cassazione Civile, Ordinanza n. 31931/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e aveva ammesso la verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce a una scrittura privata recante un contratto di fideiussione. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo, in sintesi, che il disconoscimento delle sottoscrizioni avrebbe reso inefficace il documento e quindi priva di effetti la clausola di foro non esclusivo in esso contenuta; di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo competente quello di Civitavecchia. La controparte ha resistito chiedendo l'inammissibilità del regolamento, e il pubblico ministero ha concluso in tal senso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non contenesse una vera e propria decisione sulla competenza, ma solo una delibazione sommaria e strumentale della questione, compiuta esclusivamente per verificare i presupposti della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Secondo la Corte, un provvedimento del genere non è impugnabile con regolamento di competenza, perché non produce una statuizione definitiva, neppure implicita, sulla competenza. La causa deve quindi essere riassunta davanti al Tribunale di Roma nel termine di legge; le spese del giudizio di regolamento sono rimesse al merito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti che contengano una decisione definitiva sulla competenza, non contro mere delibazioni incidentali o strumentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Non è impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che si limiti a una valutazione sommaria della competenza come passaggio preliminare per decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto.
- Il regolamento di competenza presuppone una statuizione definitiva e idonea al giudicato sulla competenza; la mera affermazione incidentale o strumentale della competenza non basta.
- Quando il giudice si limita a delibare la competenza senza adottare una decisione conclusiva sulla relativa eccezione, il rimedio corretto non è il regolamento di competenza, ma la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice adito.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione può comportare una cognizione solo sommaria sulla competenza, che resta priva di autonoma impugnabilità.
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