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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2003, Euro 68.269 qualificandoli come compensi professionali non dichiarati e non fatturati, sulla base dei prelevamenti effettuati dal conto corrente collegato all'attività professionale, applicando la presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dalla L. n. 311 del 2004. La contribuente ha contestato sia l'applicabilità della presunzione ai lavoratori autonomi per periodi d'imposta anteriori alla modifica legislativa, sia l'omessa valutazione della documentazione prodotta per individuare i beneficiari dei prelevamenti e giustificarne la destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo fondata la contestazione relativa all'utilizzo della presunzione bancaria sui prelevamenti nei confronti di una lavoratrice autonoma per l'anno 2003. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione dei prelevamenti come ricavi o compensi non può operare nei confronti dei professionisti, poiché l'estensione ai compensi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Poiché il maggior reddito era stato ricostruito esclusivamente sulla base di tale presunzione, la sentenza regionale è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando la pretesa tributaria. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    "i prelevamenti o gli importi riscossi ... sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari"

    La norma disciplina le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione relativa ai prelevamenti non può essere applicata ai compensi dei lavoratori autonomi e dei professionisti, mentre resta riferibile agli imprenditori nei limiti previsti dalla legge.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 402 e 403

    La modifica legislativa aveva esteso ai lavoratori autonomi la presunzione bancaria prevista per gli imprenditori, includendo anche i compensi. Tale estensione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alla parola "compensi".

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva presumere che i prelevamenti ingiustificati di un professionista siano destinati a investimenti produttivi di compensi non dichiarati.

  • Costituzione, art. 24

    La contribuente aveva richiamato il diritto di difesa sostenendo l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della presunzione; la decisione è stata tuttavia definita principalmente sulla base dell'illegittimità costituzionale dell'estensione della presunzione ai professionisti.

  • L. n. 427 del 1993, art. 62-sexies

    La disposizione è stata invocata nel quarto motivo, relativo ai criteri di accertamento, ma il motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento delle censure principali.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10

    La disposizione è stata richiamata nel quinto motivo, anch'esso dichiarato assorbito perché la decisione è stata risolta sull'inapplicabilità della presunzione bancaria ai compensi dei lavoratori autonomi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La violazione, prospettata per un asserito ampliamento del thema decidendum in appello, non è stata esaminata poiché il relativo motivo è risultato assorbito.

Massime di principio

  • Per i periodi d'imposta anteriori e successivi alla modifica del 2004, la presunzione dei prelevamenti bancari come compensi non dichiarati non può essere applicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
  • Nei confronti di un professionista, i soli prelevamenti bancari non giustificati non sono sufficienti, per effetto della presunzione legale dei prelevamenti, a dimostrare l'esistenza di compensi non dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria può comunque contestare redditi non dichiarati sulla base di ulteriori elementi probatori concreti, specifici e autonomamente valutabili; ciò che non è consentito è fondare la pretesa esclusivamente sulla presunzione dei prelevamenti prevista per gli imprenditori.
  • La documentazione relativa ai movimenti bancari resta rilevante, ma per il professionista deve essere valutata insieme ad altri elementi e non può essere automaticamente trasformata in compensi imponibili.
  • Quando una sentenza di merito ha fondato interamente l'accertamento su una presunzione successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, la decisione può essere cassata e la controversia definita direttamente a favore del contribuente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La disciplina dei versamenti bancari e quella dei prelevamenti non devono essere confuse: la decisione riguarda specificamente l'estensione ai professionisti della presunzione relativa ai prelevamenti, mentre l'Amministrazione deve valutare separatamente la disciplina applicabile ai versamenti e gli eventuali elementi probatori.

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