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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16953/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi sono stati proposti dalle imputate avverso la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello. Maria Sasso deduceva carenza di motivazione ai sensi dell'art.546 c.p.p., contestando in particolare la valutazione delle prove relative alla protrazione del rapporto con la persona offesa e la natura 'liberale' delle dazioni, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rosaria Esposito articolava plurime censure: contestava la qualificazione giuridica del fatto (art.640 c.p.), sostenendo che la sua condotta fosse mera promessa del fatto del terzo o dissimulazione di insolvenza; denunciava difetto di corrispondenza tra imputazione e sentenza (artt.516,518,522 c.p.p.); invocava l'assoluzione per carenza di tipicità o per mera riserva mentale; sollevava l'ipotesi di errore sul fatto (art.42 c.p.); lamentava eccessiva gravità della pena e diniego delle attenuanti (artt.62-bis e 133 c.p.); e, in via preliminare, eccepiva la prescrizione di alcuni capi.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di appello si saldi con quella di primo grado (doppia conforme) e che la motivazione complessiva fosse adeguata: le dichiarazioni della persona offesa (acquisite ex art.512 c.p.p. in seguito a decesso), le dichiarazioni dell'ex-moglie e la documentazione bancaria comprovano la condotta decettiva e la reiterazione delle elargizioni. Per Esposito la Corte ha confermato la corretta riconduzione dei fatti nel reato di truffa (art.640 c.p.), individuando la 'mise en scène' e gli artifici idonei a creare una falsa rappresentazione nella vittima; non sussiste quindi la qualificazione come promessa del fatto del terzo o come mera insolvenza fraudolenta. Le censure sulla motivazione e sulle attenuanti sono state ritenute generiche o manifestamente infondate; la dosimetria della pena è stata ritenuta adeguatamente giustificata e nella discrezionalità del giudice di merito. Quanto alla prescrizione dedotta da Esposito, la Corte ha rilevato che, considerati i periodi di sospensione, la prescrizione non era maturata anteriormente alla sentenza impugnata. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiama l'obbligo di motivazione: la Corte sottolinea che l'appello può richiamare e integrarsi con la motivazione di primo grado (doppia conforme), e che non è necessario riesaminare analiticamente ogni deduzione delle parti purché la valutazione complessiva sia logica e adeguata

  • art. 640 cod. pen.

    definisce il reato di truffa; la Corte interpreta che la 'mise en scène' e la simulazione di circostanze non vere integrano gli artifici e i raggiri richiesti dalla norma, anche in assenza dell'autodefinizione quale titolare di impresa

  • art. 512 cod. proc. pen.

    consente l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa in caso di sopravvenuto decesso; tali dichiarazioni sono state valorizzate come prova utile alla ricostruzione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    fissa il principio di corrispondenza tra accusa e giudicato; la Corte ricorda che la violazione del precetto sussiste solo se vi è assoluta e reale difformità tale da impedire alla difesa di esercitarsi

  • artt. 516, 518, 522 cod. proc. pen.

    norme sul contenuto dell'imputazione e comunicazione degli atti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse difetto di correlazione tra imputazione e decisione, essendo chiaro il nucleo essenziale del fatto contestato

  • art. 611 cod. proc. pen.

    previsione della trattazione scritta: la trattazione del processo davanti alla Corte è avvenuta in forma scritta ai sensi della norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    disciplina dei termini di prescrizione: la Corte ha calcolato i termini e le sospensioni rilevanti per escludere la prescrizione anteriore alla sentenza impugnata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    cause di non punibilità: la Corte evidenzia che, ove il ricorso sia inammissibile, non si forma valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    regole sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti e la misura della pena, nell'ambito della discrezionalità

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello conferma integralmente la sentenza di primo grado (doppia conforme), la Cassazione controlla prevalentemente la correttezza giuridica della motivazione e non può rivalutare liberamente i fatti né le prove
  • Per censurare la motivazione è necessario dimostrare incongruenze logico-giuridiche rilevanti; deduzioni generiche o puramente rivalutative sono inammissibili
  • La qualificazione del reato di truffa richiede artifici o raggiri idonei a creare una falsa rappresentazione nella vittima: non è necessario che l'autore si presenti formalmente come titolare di un'impresa se crea una 'mise en scène' ingannevole
  • La violazione dell'art.521 c.p.p. sussiste solo se vi è una differenza assoluta e sostanziale tra accusa e decisione che abbia impedito alla difesa di esercitare il contraddittorio; differenze formali o marginali non sono sufficienti
  • La determinazione della pena appartiene in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è più rigorosa quando la pena è ben superiore alla media edittale
  • Eccezioni di prescrizione che maturano dopo la sentenza impugnata non possono essere utilmente rilevate in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si è formato valido rapporto di impugnazione

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